Ordinanza 255/2001 (ECLI:IT:COST:2001:255)
Massima numero 26432
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  05/07/2001;  Decisione del  05/07/2001
Deposito del 17/07/2001; Pubblicazione in G. U. 25/07/2001
Massime associate alla pronuncia:  26430  26431


Titolo
Previdenza e assistenza - Pensione di invalidità - Criteri di calcolo - Computo proporzionato al tempo parziale e alla ridotta retribuzione percepita - Inapplicabilita' nel giudizio 'a quo' delle norme censurate - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 15 e 17, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione. Infatti, le norme censurate - in tema di calcolo del 'quantum' delle pensioni di invalidità - riguardando le sole pensioni liquidate col sistema contributivo, non sono applicabili nel giudizio 'a quo', in cui la pensione è stata liquidata al ricorrente integralmente col sistema retributivo.

M.F.

Atti oggetto del giudizio

legge  08/08/1995  n. 335  art. 1  co. 15

legge  08/08/1995  n. 335  art. 1  co. 17

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte