Ordinanza 256/2001 (ECLI:IT:COST:2001:256)
Massima numero 26433
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  05/07/2001;  Decisione del  05/07/2001
Deposito del 17/07/2001; Pubblicazione in G. U. 25/07/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Pensione - Rivalutazione - Perequazione automatica al costo della vita per l'anno 1998 - Esclusione per i trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il minimo inps - Lamentata violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza della pensione, nonche' asserita disparita' di trattamento - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella parte in cui, per l'anno 1998, esclude dalla perequazione automatica i trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il minimo INPS. Rientra infatti nella discrezionalità del legislatore stabilire la misura e le variazioni dei trattamenti di quiescenza, bilanciando l'interesse dei beneficiari con le esigenze finanziarie dello Stato.

- Sulla discrezionalità del legislatore in tema di trattamento di quiescenza, v. sentenza n. 372/1998 e sul limite delle risorse disponibili, sentenza n. 99/1995.

M.R.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/1997  n. 449  art. 59  co. 13

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte