Ordinanza 257/2001 (ECLI:IT:COST:2001:257)
Massima numero 26434
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  05/07/2001;  Decisione del  05/07/2001
Deposito del 17/07/2001; Pubblicazione in G. U. 25/07/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Straniero - Espulsione e divieto di reingresso nel territorio dello stato - Potere del giudice di rideterminare la durata del divieto soltanto nel caso in cui decida sul ricorso avverso il provvedimento di espulsione - Asserita lesione del diritto di difesa, della tutela giurisdizionale e dei principi di ragionevolezza, di separazione dei poteri e di buon andamento dell'amministrazione - Questione già decisa nel senso della manifesta infondatezza - Mancanza di motivi nuovi e diversi - Manifesta infondatezza.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 13 e 14, del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non prevede il potere del giudice di ridurre la durata del periodo di divieto di reingresso in Italia per lo straniero espulso, quando sia investito del reclamo avverso il solo provvedimento relativo alla durata del divieto in esame. Analoga questione, infatti, è già stata dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 165 del 2001.

- Sulla discrezionalità del legislatore nell'attribuire al giudice (amministrativo od ordinario) poteri in ordine ad atti amministrativi, v. ordinanza n. 165/2001.

M.R.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 13  co. 13

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 13  co. 14

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 113

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte