Sentenza 123/2022 (ECLI:IT:COST:2022:123)
Massima numero 45046
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMATO  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  23/03/2022;  Decisione del  23/03/2022
Deposito del 17/05/2022; Pubblicazione in G. U. 18/05/2022
Massime associate alla pronuncia:  44987  44988  44989  44990  45047


Titolo
Regioni (competenza concorrente) - Ordinamento sportivo - Istituzione di un fondo statale a destinazione vincolata incidente sulla materia - Necessità di coinvolgere le Regioni in sede di Conferenza Stato-Regioni (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua di norma statale che assegna a un decreto ministeriale, senza previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, il compito di definire le modalità di riparto delle risorse del fondo per potenziare l'attività sportiva di base nei territori). (Classif. 217010).

Testo

La chiamata in sussidiarietà impone che la stessa legge che istituisce il fondo su materie di competenza regionale preveda contestualmente il più ampio coinvolgimento degli enti territoriali nell'adozione dell'atto che regola l'utilizzo del fondo. La sede di tale coinvolgimento regionale va individuata nella Conferenza Stato-Regioni, attraverso lo strumento dell'intesa sulle modalità di utilizzo e di gestione del fondo in questione. (Precedenti: S. 185/2018 - mass. 40288; S. 211/2016 - mass. 39065; S. 273/2013 - mass. 37454).

È ascrivibile alla materia "ordinamento sportivo", di competenza regionale concorrente, l'istituzione di un fondo destinato allo sviluppo ed alla capillare diffusione della pratica sportiva a tutte le età e tra tutti gli strati della popolazione. (Precedente: S. 254/2013 - mass. 37412).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 Cost., l'art. 1, comma 562, della legge n. 178 del 2020, nella parte in cui non prevede che il decreto dell'autorità di governo competente in materia di sport, che individua i criteri di gestione delle risorse del fondo di cui al comma 561 - che mira a potenziare l'attività sportiva di base nei territori per tutte le fasce della popolazione - sia adottato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. La disposizione impugnata dalla Regione Campania incide sulla materia di competenza concorrente «ordinamento sportivo» e si fonda su esigenze di gestione unitaria e omogenea sul territorio nazionale che giustificano la chiamata in sussidiarietà, la quale, tuttavia, richiede il coinvolgimento degli enti locali. (Precedenti: S. 40/2022 - mass. 44669; S. 74/2019 - mass. 42119).



Atti oggetto del giudizio

legge  30/12/2020  n. 178  art. 1  co. 562

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte