Ordinanza 258/2001 (ECLI:IT:COST:2001:258)
Massima numero 26435
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  05/07/2001;  Decisione del  05/07/2001
Deposito del 17/07/2001; Pubblicazione in G. U. 25/07/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Diritto di difesa - Giudizi di gravame - Patrocinio a spese dello stato per i non abbienti - Liquidazione del compenso al difensore senza che sia data possibilità di preventiva o successiva valutazione dei requisiti minimi di fondatezza o ragionevolezza dell'impugnazione - Asserito contrasto con i principi di ragionevolezza e di buon andamento dell'amministrazione - Sopravvenuta innovazione normativa - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

Testo
Restituzione degli atti al giudice 'a quo', con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 30 luglio 1990 n. 217, nella parte in cui concede il beneficio del patrocinio a spese dello Stato anche nel caso di uso defatigatorio dei mezzi di gravame, perchè valuti la perdurante rilevanza della questione pur dopo l'approvazione delle modifiche alla norma impugnata, introdotte dall'art. 11 della legge 29 marzo 2001 n. 134.

M.R.

Atti oggetto del giudizio

legge  30/07/1990  n. 217  art. 12  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte