Ordinanza 259/2001 (ECLI:IT:COST:2001:259)
Massima numero 26436
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
05/07/2001; Decisione del
05/07/2001
Deposito del 17/07/2001; Pubblicazione in G. U. 25/07/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Intercettazioni telefoniche - Garanzie - Utilizzazione, in via derogatoria, di impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, ovvero esterni agli uffici della procura della repubblica - Rilevato eccesso di delega, nonché asserita violazione dei principi di ragionevolezza e dell'obbligatorio esercizio dell'azione penale - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Intercettazioni telefoniche - Garanzie - Utilizzazione, in via derogatoria, di impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, ovvero esterni agli uffici della procura della repubblica - Rilevato eccesso di delega, nonché asserita violazione dei principi di ragionevolezza e dell'obbligatorio esercizio dell'azione penale - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al pubblico ministero di disporre, con provvedimento motivato, che le operazioni di intercettazione siano compiute mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria soltanto quando gli impianti installati nella procura della Repubblica risultino insufficienti o inidonei ed esistano eccezionali ragioni di urgenza. Tale scelta normativa, infatti, non è in contrasto con le disposizioni della legge delega, né costituisce una scelta arbitraria, in quanto è finalizzata ad evitare che le intercettazioni possano avvenire al di fuori del controllo dell'autorità giudiziaria e non incide, infine, sull'obbligo di esercitare l'azione penale, stabilendo le "garanzie tecniche" di un mezzo di ricerca della prova particolarmente invasivo.
- In ordine al vizio di eccesso di delega, v. sentenze n. 96/2001 e n. 276/2000, n. 292/2000, n. 415/2000. - Sostanzialmente nello stesso senso, v. ordinanza n. 304/2000, sentenza n. 34/1973.
M.R.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al pubblico ministero di disporre, con provvedimento motivato, che le operazioni di intercettazione siano compiute mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria soltanto quando gli impianti installati nella procura della Repubblica risultino insufficienti o inidonei ed esistano eccezionali ragioni di urgenza. Tale scelta normativa, infatti, non è in contrasto con le disposizioni della legge delega, né costituisce una scelta arbitraria, in quanto è finalizzata ad evitare che le intercettazioni possano avvenire al di fuori del controllo dell'autorità giudiziaria e non incide, infine, sull'obbligo di esercitare l'azione penale, stabilendo le "garanzie tecniche" di un mezzo di ricerca della prova particolarmente invasivo.
- In ordine al vizio di eccesso di delega, v. sentenze n. 96/2001 e n. 276/2000, n. 292/2000, n. 415/2000. - Sostanzialmente nello stesso senso, v. ordinanza n. 304/2000, sentenza n. 34/1973.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 268
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte