Ordinanza 260/2001 (ECLI:IT:COST:2001:260)
Massima numero 26437
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
05/07/2001; Decisione del
05/07/2001
Deposito del 17/07/2001; Pubblicazione in G. U. 25/07/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Circolazione stradale - Sistema sanzionatorio - Guida con patente estera non convertita - Sanzione amministrativa del fermo del veicolo - Lamentata parificazione nel trattamento sanzionatorio ai guidatori privi dei requisiti per la conduzione dei veicoli - Manifesta infondatezza della questione.
Circolazione stradale - Sistema sanzionatorio - Guida con patente estera non convertita - Sanzione amministrativa del fermo del veicolo - Lamentata parificazione nel trattamento sanzionatorio ai guidatori privi dei requisiti per la conduzione dei veicoli - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 136, comma 7, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, fondata sull'assunto che tale norma sarebbe lesiva del principio di uguaglianza, perchè con la stessa sanzione amministrativa verrebbero puniti sia coloro che non possiedono i requisiti per la conduzione dei veicoli, sia coloro che hanno il documento di guida e tutti i requisiti ma, in quanto cittadini stranieri residenti in Italia da più di un anno, hanno semplicemente omesso un atto burocratico formale di conversione. La determinazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni (penali o amministrative), infatti, rientra nella più ampia discrezionalità legislativa, né spetta alla Corte rimodulare le scelte punitive del legislatore o quantificare le sanzioni.
- Nello stesso senso, ordinanza n. 33/2001.
- Sui limiti di validità della patente estera, v. ordinanza n. 76/2000.
M.R.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 136, comma 7, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, fondata sull'assunto che tale norma sarebbe lesiva del principio di uguaglianza, perchè con la stessa sanzione amministrativa verrebbero puniti sia coloro che non possiedono i requisiti per la conduzione dei veicoli, sia coloro che hanno il documento di guida e tutti i requisiti ma, in quanto cittadini stranieri residenti in Italia da più di un anno, hanno semplicemente omesso un atto burocratico formale di conversione. La determinazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni (penali o amministrative), infatti, rientra nella più ampia discrezionalità legislativa, né spetta alla Corte rimodulare le scelte punitive del legislatore o quantificare le sanzioni.
- Nello stesso senso, ordinanza n. 33/2001.
- Sui limiti di validità della patente estera, v. ordinanza n. 76/2000.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 136
co. 7
decreto legislativo
30/12/1999
n. 507
art. 19
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte