Ordinanza 261/2001 (ECLI:IT:COST:2001:261)
Massima numero 26438
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
05/07/2001; Decisione del
05/07/2001
Deposito del 17/07/2001; Pubblicazione in G. U. 25/07/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Dichiarazioni eteroaccusatorie rese in precedenza da imputati in procedimenti connessi - Utilizzabilità - Facolta' di non rispondere del dichiarante nel corso dell'esame dibattimentale - Lamentata incidenza sui principi del contraddittorio, di indefettibilità della funzione giurisdizionale e diversita' di disciplina rispetto alle dichiarazioni rese dal testimone - Sopravvenuta normativa in materia di formazione della prova - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Dichiarazioni eteroaccusatorie rese in precedenza da imputati in procedimenti connessi - Utilizzabilità - Facolta' di non rispondere del dichiarante nel corso dell'esame dibattimentale - Lamentata incidenza sui principi del contraddittorio, di indefettibilità della funzione giurisdizionale e diversita' di disciplina rispetto alle dichiarazioni rese dal testimone - Sopravvenuta normativa in materia di formazione della prova - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Testo
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti, con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 210, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede la facoltà di non rispondere per i soggetti nei cui confronti si procede o si è proceduto separatamente, che hanno in precedenza reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di terzi, perchè valuti la perdurante rilevanza della questione, pur dopo l'approvazione della legge 1 marzo 2001, n. 63, la quale ha modificato gli artt. 64, 197 e 210 cod. proc. pen. e inserito l'art. 197-bis cod. proc. pen., che individua le ipotesi in cui le persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato assumono l'ufficio di testimone.
M.R.
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti, con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 210, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede la facoltà di non rispondere per i soggetti nei cui confronti si procede o si è proceduto separatamente, che hanno in precedenza reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di terzi, perchè valuti la perdurante rilevanza della questione, pur dopo l'approvazione della legge 1 marzo 2001, n. 63, la quale ha modificato gli artt. 64, 197 e 210 cod. proc. pen. e inserito l'art. 197-bis cod. proc. pen., che individua le ipotesi in cui le persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato assumono l'ufficio di testimone.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 210
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 112
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte