Ordinanza 262/2001 (ECLI:IT:COST:2001:262)
Massima numero 26439
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
05/07/2001; Decisione del
05/07/2001
Deposito del 17/07/2001; Pubblicazione in G. U. 25/07/2001
Massime associate alla pronuncia:
26440
Titolo
Processo penale - Dibattimento - Acquisibilita' e utilizzabilità di dichiarazioni eteroaccusatorie rese in precedenza da imputati in procedimenti connessi - Facolta' di non rispondere del dichiarante nel corso dell'esame dibattimentale - Lamentata incidenza sui principi della formazione della prova in contraddittorio, del libero convincimento del giudice e dell'obbligatorietà dell'azione penale - Sopravvenuta normativa in materia di formazione della prova in dibattimento - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Processo penale - Dibattimento - Acquisibilita' e utilizzabilità di dichiarazioni eteroaccusatorie rese in precedenza da imputati in procedimenti connessi - Facolta' di non rispondere del dichiarante nel corso dell'esame dibattimentale - Lamentata incidenza sui principi della formazione della prova in contraddittorio, del libero convincimento del giudice e dell'obbligatorietà dell'azione penale - Sopravvenuta normativa in materia di formazione della prova in dibattimento - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Testo
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti con riferimento alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 210, comma 4, e 513 cod. proc. pen., nella parte in cui prevedono la facoltà delle persone imputate in un procedimento connesso, che abbiano in precedenza reso dichiarazioni eteroaccusatorie, di non rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri, perchè valuti la perdurante rilevanza della questione, pur dopo l'approvazione della legge 1 marzo 2001, n. 63, la quale ha modificato sia l'art. 210 cod. proc. pen., sia il contesto complessivo della disciplina di riferimento.
M.R.
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti con riferimento alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 210, comma 4, e 513 cod. proc. pen., nella parte in cui prevedono la facoltà delle persone imputate in un procedimento connesso, che abbiano in precedenza reso dichiarazioni eteroaccusatorie, di non rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri, perchè valuti la perdurante rilevanza della questione, pur dopo l'approvazione della legge 1 marzo 2001, n. 63, la quale ha modificato sia l'art. 210 cod. proc. pen., sia il contesto complessivo della disciplina di riferimento.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 210
co. 4
codice di procedura penale
n. 0
art. 513
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte