Ordinanza 262/2001 (ECLI:IT:COST:2001:262)
Massima numero 26439
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  05/07/2001;  Decisione del  05/07/2001
Deposito del 17/07/2001; Pubblicazione in G. U. 25/07/2001
Massime associate alla pronuncia:  26440


Titolo
Processo penale - Dibattimento - Acquisibilita' e utilizzabilità di dichiarazioni eteroaccusatorie rese in precedenza da imputati in procedimenti connessi - Facolta' di non rispondere del dichiarante nel corso dell'esame dibattimentale - Lamentata incidenza sui principi della formazione della prova in contraddittorio, del libero convincimento del giudice e dell'obbligatorietà dell'azione penale - Sopravvenuta normativa in materia di formazione della prova in dibattimento - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

Testo
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti con riferimento alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 210, comma 4, e 513 cod. proc. pen., nella parte in cui prevedono la facoltà delle persone imputate in un procedimento connesso, che abbiano in precedenza reso dichiarazioni eteroaccusatorie, di non rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri, perchè valuti la perdurante rilevanza della questione, pur dopo l'approvazione della legge 1 marzo 2001, n. 63, la quale ha modificato sia l'art. 210 cod. proc. pen., sia il contesto complessivo della disciplina di riferimento.

M.R.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n. 0  art. 210  co. 4

codice di procedura penale    n. 0  art. 513  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte