Ordinanza 262/2001 (ECLI:IT:COST:2001:262)
Massima numero 26440
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  05/07/2001;  Decisione del  05/07/2001
Deposito del 17/07/2001; Pubblicazione in G. U. 25/07/2001
Massime associate alla pronuncia:  26439


Titolo
Processo penale - Incidente probatorio - Esame di persona imputata in un procedimento connesso - Preclusione della possibilità di promuovere incidente probatorio, nel caso di chiamata in correita' nei confronti dei coimputati - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 392, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, nella parte in cui limita i casi in cui può essere richiesto incidente probatorio in ordine alle dichiarazioni delle persone indicate nell'articolo 210 cod. proc. pen., ai soli casi previsti dalle lettere a) e b), in quanto nella disposizione impugnata è già stato eliminato il riferimento alle circostanze previste dalle lettere a) e b), ad opera dell'art. 4, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 267.

M.R.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n. 0  art. 392  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte