Ordinanza 263/2001 (ECLI:IT:COST:2001:263)
Massima numero 26441
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
05/07/2001; Decisione del
05/07/2001
Deposito del 17/07/2001; Pubblicazione in G. U. 25/07/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Dichiarazioni 'erga alios' nella fase predibattimentale rese da persone coimputate del medesimo reato o imputate di reato connesso e già giudicate con sentenza irrevocabile di condanna - Incompatibilita' con l'ufficio di testimone e facoltà di non rispondere - Lamentata irragionevolezza, violazione del diritto di difesa dell'imputato, del principio del contraddittorio nella formazione della prova, e di altri principi - Sopravvenuta normativa in materia - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Dichiarazioni 'erga alios' nella fase predibattimentale rese da persone coimputate del medesimo reato o imputate di reato connesso e già giudicate con sentenza irrevocabile di condanna - Incompatibilita' con l'ufficio di testimone e facoltà di non rispondere - Lamentata irragionevolezza, violazione del diritto di difesa dell'imputato, del principio del contraddittorio nella formazione della prova, e di altri principi - Sopravvenuta normativa in materia - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Testo
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti con riferimento alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1, lettera a), e 210, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui prevedono: il primo, l'incompatibilità con l'ufficio di testimone dei coimputati del medesimo reato o degli imputati di reato connesso a norma dell'art. 12 cod. proc. pen., anche se nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile o comunque definitiva; il secondo, che possano avvalersi della facoltà di non rispondere anche le persone nei confronti delle quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, perchè valuti la perdurante rilevanza della questione, pur dopo l'approvazione della legge 1 marzo 2001, n. 63, la quale ha modificato sia le norme impugnate, sia il contesto complessivo della disciplina di riferimento.
M.R.
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti con riferimento alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1, lettera a), e 210, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui prevedono: il primo, l'incompatibilità con l'ufficio di testimone dei coimputati del medesimo reato o degli imputati di reato connesso a norma dell'art. 12 cod. proc. pen., anche se nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile o comunque definitiva; il secondo, che possano avvalersi della facoltà di non rispondere anche le persone nei confronti delle quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, perchè valuti la perdurante rilevanza della questione, pur dopo l'approvazione della legge 1 marzo 2001, n. 63, la quale ha modificato sia le norme impugnate, sia il contesto complessivo della disciplina di riferimento.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 197
co. 1
codice di procedura penale
n. 0
art. 210
co. 4
codice di procedura penale
n. 0
art. 210
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte