Ordinanza 264/2001 (ECLI:IT:COST:2001:264)
Massima numero 26442
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
05/07/2001; Decisione del
05/07/2001
Deposito del 17/07/2001; Pubblicazione in G. U. 25/07/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Dichiarazioni eteroaccusatorie rese da persone imputate in un procedimento connesso e da soggetti già condannati con sentenza irrevocabile - Incompatibilita' con l'ufficio di testimone e facolta' di non rispondere - Prospettata violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova, e di altri rilevanti principi, nonché del principio di ragionevolezza - Sopravvenuta nuova normativa in materia di formazione della prova - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Dichiarazioni eteroaccusatorie rese da persone imputate in un procedimento connesso e da soggetti già condannati con sentenza irrevocabile - Incompatibilita' con l'ufficio di testimone e facolta' di non rispondere - Prospettata violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova, e di altri rilevanti principi, nonché del principio di ragionevolezza - Sopravvenuta nuova normativa in materia di formazione della prova - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Testo
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti con riferimento alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 210, comma 4, e 513 cod. proc. pen., nella parte in cui prevedono la facoltà delle persone imputate in un procedimento connesso, che abbiano in precedenza reso dichiarazioni eteroaccusatorie, di non rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri, nonché dell'art. 197, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce la incompatibilità con l'ufficio di testimone di tali persone allorché nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna divenuta irrevocabile. Infatti successivamente alle ordinanze di rimessione è intervenuta la legge 1 marzo 2001, n. 63, la quale ha modificato sia le norme impugnate, sia il contesto complessivo della disciplina di riferimento.
M.R.
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti con riferimento alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 210, comma 4, e 513 cod. proc. pen., nella parte in cui prevedono la facoltà delle persone imputate in un procedimento connesso, che abbiano in precedenza reso dichiarazioni eteroaccusatorie, di non rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri, nonché dell'art. 197, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce la incompatibilità con l'ufficio di testimone di tali persone allorché nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna divenuta irrevocabile. Infatti successivamente alle ordinanze di rimessione è intervenuta la legge 1 marzo 2001, n. 63, la quale ha modificato sia le norme impugnate, sia il contesto complessivo della disciplina di riferimento.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 197
co. 1
codice di procedura penale
n. 0
art. 210
co. 4
codice di procedura penale
n. 0
art. 513
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte