Ordinanza 265/2001 (ECLI:IT:COST:2001:265)
Massima numero 26443
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente RUPERTO - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
05/07/2001; Decisione del
05/07/2001
Deposito del 17/07/2001; Pubblicazione in G. U. 25/07/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale nei confronti di un parlamentare per il reato di diffamazione - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Riproposizione del ricorso per conflitto tra poteri dello stato da parte del tribunale di roma - Prospettata lesione delle attribuzioni costituzionali del potere giudiziario - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilita' del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale nei confronti di un parlamentare per il reato di diffamazione - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Riproposizione del ricorso per conflitto tra poteri dello stato da parte del tribunale di roma - Prospettata lesione delle attribuzioni costituzionali del potere giudiziario - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilita' del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Testo
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione di insindacabilità adottata l'11 novembre 1999 in conseguenza di un procedimento penale a carico di un proprio membro per il reato di diffamazione aggravata. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme per l'ammissibilità del ricorso, in quanto sia il Tribunale ricorrente sia la Camera dei deputati sono legittimati ad esser parte nei conflitti di attribuzione e viene, inoltre, lamentata dal ricorrente Tribunale la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita in conseguenza dell'esercizio, ritenuto illegittimo, del potere di dichiarare l'insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; restando impregiudicata, in ogni caso, ogni ulteriore decisione anche in ordine all'ammissibilità dell'intervento in giudizio (del soggetto privato, parte civile nel procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Roma).
- Sulla delibazione di ammissibilità del ricorso, cfr. ordinanza n. 226/1995; n. 1 e n. 2/1979.
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione di insindacabilità adottata l'11 novembre 1999 in conseguenza di un procedimento penale a carico di un proprio membro per il reato di diffamazione aggravata. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme per l'ammissibilità del ricorso, in quanto sia il Tribunale ricorrente sia la Camera dei deputati sono legittimati ad esser parte nei conflitti di attribuzione e viene, inoltre, lamentata dal ricorrente Tribunale la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita in conseguenza dell'esercizio, ritenuto illegittimo, del potere di dichiarare l'insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; restando impregiudicata, in ogni caso, ogni ulteriore decisione anche in ordine all'ammissibilità dell'intervento in giudizio (del soggetto privato, parte civile nel procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Roma).
- Sulla delibazione di ammissibilità del ricorso, cfr. ordinanza n. 226/1995; n. 1 e n. 2/1979.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
11/11/1999
n. 0
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 26
co. 3