Sentenza 123/2022 (ECLI:IT:COST:2022:123)
Massima numero 45047
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMATO  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  23/03/2022;  Decisione del  23/03/2022
Deposito del 17/05/2022; Pubblicazione in G. U. 18/05/2022
Massime associate alla pronuncia:  44987  44988  44989  44990  45046


Titolo
Regioni - In genere - Intervento statale in materie di competenza concorrente e residuale - Istituzione di fondi statali a destinazione vincolata - Determinazione dei criteri di riparto delle risorse - Necessità di un'intesa con il livello di governo territoriale interessato (nel caso di specie, illegittimità costituzionale in parte qua di norma statale che assegna a un decreto ministeriale, senza previa intesa con le Regioni e le Province autonome interessate, il compito di definire le modalità di riparto delle risorse del fondo per l'erogazione di contributi per l'organizzazione di gare sportive atletiche, ciclistiche e automobilistiche di rilievo internazionale che si svolgano nel territorio di almeno due Regioni). (Classif. 215001).

Testo

L'attrazione in sussidiarietà allo Stato della disciplina del fondo che incide su materie di competenza regionale residuale e concorrente impone il rispetto del principio di leale collaborazione, che implica il più ampio coinvolgimento del livello di governo territoriale interessato (singola regione, Conferenza Stato-regioni, Conferenza Stato-città o Conferenza unificata) tramite un'intesa sulla definizione di aspetti aventi diretta incidenza sulla sua sfera di interesse, quali il riparto delle risorse e la determinazione dei relativi criteri. (Precedenti: S. 78/2018 - mass. 40496; S. 74/2018 - mass. 40486; S. 170/2017 - mass. 42000; S. 7/2016 - mass. 38696; S. 303/2003 - mass. 28069).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 Cost., l'art. 1, comma 606, della legge n. 178 del 2020, nella parte in cui non prevede che il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, con proprio decreto, definisce le modalità di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 605, previa intesa con le Regioni e le Province autonome interessate. Detto fondo - istituito per erogare contributi per l'organizzazione di gare sportive atletiche, ciclistiche e automobilistiche, di rilievo internazionale che si svolgano nel territorio di almeno due Regioni - incide su materie, quali il turismo e l'«ordinamento sportivo», di competenza regionale residuale e concorrente e sussistono quelle esigenze di gestione unitaria che giustificano l'attrazione in sussidiarietà allo Stato della disciplina del fondo, la quale, tuttavia, impone il citato coinvolgimento del livello di governo territoriale interessato).



Atti oggetto del giudizio

legge  30/12/2020  n. 178  art. 1  co. 606

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte