Ordinanza 267/2001 (ECLI:IT:COST:2001:267)
Massima numero 26446
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  05/07/2001;  Decisione del  05/07/2001
Deposito del 19/07/2001; Pubblicazione in G. U. 25/07/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Dichiarazioni 'contra alios' di coimputato o imputato in procedimento connesso - Incompatibilità con l'ufficio di testimone e facolta' di non rispondere del dichiarante - Asserito contrasto con il principio di indisponibilità del processo, della prova e del contraddittorio, e con il diritto di difesa dell'imputato - Sopravvenuto mutamento della disciplina di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

Testo
Restituzione degli atti al giudice rimettente in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1, lettera a), 210, comma 4, e 513, comma 2, del codice di procedura penale, censurati nella parte in cui sanciscono l'incompatibilità con l'ufficio di testimone del coimputato nel medesimo reato e dell'imputato in procedimento connesso, prevedono per gli stessi soggetti la facoltà di non rispondere e, nel caso in cui si avvalgano di tale facoltà, non consentono al giudice di dare lettura delle dichiarazioni precedentemente rese in assenza dell'accordo delle parti. Infatti la sopravvenuta legge 1 marzo 2001, n. 63, comportando, tra l'altro, la modifica delle disposizioni oggetto della censura, impone la verifica sulla persistente rilevanza della questione nel giudizio 'a quo'.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n. 0  art. 197  co. 1

codice di procedura penale    n. 0  art. 210  co. 4

codice di procedura penale    n. 0  art. 513  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 101  co. 2

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte