Ordinanza 267/2001 (ECLI:IT:COST:2001:267)
Massima numero 26446
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
05/07/2001; Decisione del
05/07/2001
Deposito del 19/07/2001; Pubblicazione in G. U. 25/07/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Dichiarazioni 'contra alios' di coimputato o imputato in procedimento connesso - Incompatibilità con l'ufficio di testimone e facolta' di non rispondere del dichiarante - Asserito contrasto con il principio di indisponibilità del processo, della prova e del contraddittorio, e con il diritto di difesa dell'imputato - Sopravvenuto mutamento della disciplina di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Dichiarazioni 'contra alios' di coimputato o imputato in procedimento connesso - Incompatibilità con l'ufficio di testimone e facolta' di non rispondere del dichiarante - Asserito contrasto con il principio di indisponibilità del processo, della prova e del contraddittorio, e con il diritto di difesa dell'imputato - Sopravvenuto mutamento della disciplina di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Testo
Restituzione degli atti al giudice rimettente in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1, lettera a), 210, comma 4, e 513, comma 2, del codice di procedura penale, censurati nella parte in cui sanciscono l'incompatibilità con l'ufficio di testimone del coimputato nel medesimo reato e dell'imputato in procedimento connesso, prevedono per gli stessi soggetti la facoltà di non rispondere e, nel caso in cui si avvalgano di tale facoltà, non consentono al giudice di dare lettura delle dichiarazioni precedentemente rese in assenza dell'accordo delle parti. Infatti la sopravvenuta legge 1 marzo 2001, n. 63, comportando, tra l'altro, la modifica delle disposizioni oggetto della censura, impone la verifica sulla persistente rilevanza della questione nel giudizio 'a quo'.
Restituzione degli atti al giudice rimettente in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1, lettera a), 210, comma 4, e 513, comma 2, del codice di procedura penale, censurati nella parte in cui sanciscono l'incompatibilità con l'ufficio di testimone del coimputato nel medesimo reato e dell'imputato in procedimento connesso, prevedono per gli stessi soggetti la facoltà di non rispondere e, nel caso in cui si avvalgano di tale facoltà, non consentono al giudice di dare lettura delle dichiarazioni precedentemente rese in assenza dell'accordo delle parti. Infatti la sopravvenuta legge 1 marzo 2001, n. 63, comportando, tra l'altro, la modifica delle disposizioni oggetto della censura, impone la verifica sulla persistente rilevanza della questione nel giudizio 'a quo'.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 197
co. 1
codice di procedura penale
n. 0
art. 210
co. 4
codice di procedura penale
n. 0
art. 513
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte