Ordinanza 268/2001 (ECLI:IT:COST:2001:268)
Massima numero 26448
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
05/07/2001; Decisione del
05/07/2001
Deposito del 19/07/2001; Pubblicazione in G. U. 25/07/2001
Titolo
Impiego pubblico - Ammissione - Concorso pubblico per titoli ed esami - Criterio di preferenza dei candidati - Preferenza, a parità di altri titoli, per il candidato piu' giovane di eta' - Carenza di disciplina transitoria - Lamentata violazione del principio di affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica - Insufficiente motivazione sugli elementi di specie giustificativi del preteso affidamento - Manifesta inammissibilità.
Impiego pubblico - Ammissione - Concorso pubblico per titoli ed esami - Criterio di preferenza dei candidati - Preferenza, a parità di altri titoli, per il candidato piu' giovane di eta' - Carenza di disciplina transitoria - Lamentata violazione del principio di affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica - Insufficiente motivazione sugli elementi di specie giustificativi del preteso affidamento - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, il quale, in tema di procedura concorsuale per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni, introduce il criterio della preferenza del candidato più giovane di età in caso di parità di punteggio per titoli ed esami, così capovolgendo la normativa previgente che accordava la preferenza al candidato più anziano. Infatti, la censura sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per la mancata previsione di una disciplina transitoria a tutela dell'affidamento nella sicurezza giuridica, non è adeguatamente motivata.
M.F.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, il quale, in tema di procedura concorsuale per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni, introduce il criterio della preferenza del candidato più giovane di età in caso di parità di punteggio per titoli ed esami, così capovolgendo la normativa previgente che accordava la preferenza al candidato più anziano. Infatti, la censura sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per la mancata previsione di una disciplina transitoria a tutela dell'affidamento nella sicurezza giuridica, non è adeguatamente motivata.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
legge
15/05/1997
n. 127
art. 3
co. 7
legge
16/06/1998
n. 191
art. 2
co. 9
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte