Ordinanza 268/2001 (ECLI:IT:COST:2001:268)
Massima numero 26449
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
05/07/2001; Decisione del
05/07/2001
Deposito del 19/07/2001; Pubblicazione in G. U. 25/07/2001
Titolo
Impiego pubblico - Ammissione - Concorso pubblico per titoli ed esami - Criterio di preferenza dei candidati - Preferenza, a parità di altri titoli, per il candidato più giovane di eta' - Prospettata violazione del principio di ragionevolezza, in relazione al diverso, e finora seguito, criterio che privilegia il candidato più anziano, nonche' contraddittorieta' delle disposizioni censurate - Manifesta infondatezza della questione.
Impiego pubblico - Ammissione - Concorso pubblico per titoli ed esami - Criterio di preferenza dei candidati - Preferenza, a parità di altri titoli, per il candidato più giovane di eta' - Prospettata violazione del principio di ragionevolezza, in relazione al diverso, e finora seguito, criterio che privilegia il candidato più anziano, nonche' contraddittorieta' delle disposizioni censurate - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge n. 127 del 1997, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge n. 191 del 1998, censurato, per violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto verrebbe capovolto, senza che vi soccorra un'adeguata giustificazione, un criterio "fondamentale nei pubblici concorsi" quale quello della preferenza, a parità di altri titoli, accordata al candidato con la maggiore età. Infatti, posto il principio che rientra nella discrezionalità del legislatore fissare i requisiti attinenti all'età dei concorrenti, purchè non in modo arbitrario o irragionevole, la disposizione censurata, volta a perseguire, nel quadro della privatizzazione del pubblico impiego, un ampio rinnovamento del personale amministrativo, sì da garantire un servizio più efficiente e duraturo, non è arbitraria né irragionevole.
- V. la richiamata sentenza n. 466/1997 in tema di discrezionalità del legislatore.
M.F.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge n. 127 del 1997, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge n. 191 del 1998, censurato, per violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto verrebbe capovolto, senza che vi soccorra un'adeguata giustificazione, un criterio "fondamentale nei pubblici concorsi" quale quello della preferenza, a parità di altri titoli, accordata al candidato con la maggiore età. Infatti, posto il principio che rientra nella discrezionalità del legislatore fissare i requisiti attinenti all'età dei concorrenti, purchè non in modo arbitrario o irragionevole, la disposizione censurata, volta a perseguire, nel quadro della privatizzazione del pubblico impiego, un ampio rinnovamento del personale amministrativo, sì da garantire un servizio più efficiente e duraturo, non è arbitraria né irragionevole.
- V. la richiamata sentenza n. 466/1997 in tema di discrezionalità del legislatore.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
legge
15/05/1997
n. 127
art. 3
co. 7
legge
16/06/1998
n. 191
art. 2
co. 9
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte