Ordinanza 269/2001 (ECLI:IT:COST:2001:269)
Massima numero 26450
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
05/07/2001; Decisione del
05/07/2001
Deposito del 19/07/2001; Pubblicazione in G. U. 25/07/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Dichiarazioni 'contra alios' rese in precedenza da persona imputata in un procedimento connesso - Facoltà di non rispondere del dichiarante e utilizzazione delle precedenti dichiarazioni subordinata al consenso delle parti - Inapplicabilità dei nuovi principi costituzionali nei procedimenti in corso - Lamentato contrasto con il principio della formazione della prova in contraddittorio, con il diritto di difesa, nonché asserita disparita' di trattamento tra cittadini - Sopravvenuta nuova normativa incidente sulla disciplina della formazione della prova in dibattimento - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Dichiarazioni 'contra alios' rese in precedenza da persona imputata in un procedimento connesso - Facoltà di non rispondere del dichiarante e utilizzazione delle precedenti dichiarazioni subordinata al consenso delle parti - Inapplicabilità dei nuovi principi costituzionali nei procedimenti in corso - Lamentato contrasto con il principio della formazione della prova in contraddittorio, con il diritto di difesa, nonché asserita disparita' di trattamento tra cittadini - Sopravvenuta nuova normativa incidente sulla disciplina della formazione della prova in dibattimento - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Testo
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti in relazione alle questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 513, commi 1 e 2, del codice di procedura penale (come interpretato o integrato dalla sentenza n. 361/1998; b) dell'art. 1, comma 1 e comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2; c) dell'art. 210, comma 4, del codice di procedura penale. Infatti, a seguito sia della sopravvenuta legge 1 marzo 2001, n. 63, la quale ha profondamente inciso sulla disciplina del diritto al silenzio e della formazione della prova in dibattimento, con la modifica, tra l'altro, delle norme codicistiche censurate, sia delle significative innovazioni apportate, con la legge di conversione (legge 25 febbraio 2000, n. 35), anche al testo della disposizione del decreto-legge oggetto dell'attuale dubbio di costituzionalità, occorre che si verifichi la perdurante rilevanza nei giudizi di provenienza delle stesse questioni.
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti in relazione alle questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 513, commi 1 e 2, del codice di procedura penale (come interpretato o integrato dalla sentenza n. 361/1998; b) dell'art. 1, comma 1 e comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2; c) dell'art. 210, comma 4, del codice di procedura penale. Infatti, a seguito sia della sopravvenuta legge 1 marzo 2001, n. 63, la quale ha profondamente inciso sulla disciplina del diritto al silenzio e della formazione della prova in dibattimento, con la modifica, tra l'altro, delle norme codicistiche censurate, sia delle significative innovazioni apportate, con la legge di conversione (legge 25 febbraio 2000, n. 35), anche al testo della disposizione del decreto-legge oggetto dell'attuale dubbio di costituzionalità, occorre che si verifichi la perdurante rilevanza nei giudizi di provenienza delle stesse questioni.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 513
co. 1
codice di procedura penale
n.
art. 513
co. 4
decreto-legge
07/01/2000
n. 2
art. 1
co. 1
decreto-legge
07/01/2000
n. 2
art. 2
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 77
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 111
co. 2
Costituzione
art. 111
co. 3
Costituzione
art. 111
co. 4
Costituzione
art. 112
Costituzione
art. 138
co. 1
legge costituzionale
art. 2
Altri parametri e norme interposte