Ordinanza 270/2001 (ECLI:IT:COST:2001:270)
Massima numero 26451
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente RUPERTO  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  05/07/2001;  Decisione del  05/07/2001
Deposito del 19/07/2001; Pubblicazione in G. U. 25/07/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per il reato di diffamazione - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto tra poteri del tribunale di roma - Delibazione preliminare di ammissibilita' - Sussistenza di requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazioni conseguenti.

Testo
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Roma, IV sezione penale, nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione di insindacabilità adottata dall'Assemblea parlamentare il 31 maggio 2000 con riferimento al procedimento penale a carico di un proprio componente per il reato di diffamazione. Sussistono, infatti, la materia di un conflitto e i requisiti soggettivo e oggettivo, come richiesto dalle norme ai fini dell'ammissibilità del ricorso, dal momento che tanto il Tribunale ricorrente quanto il Senato della Repubblica sono legittimati rispettivamente a sollevare il conflitto e ad essere parte del conflitto e che il ricorrente denuncia la illegittima menomazione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita dalla deliberazione parlamentare indicata.

Atti oggetto del giudizio

deliberazione del Senato della Repubblica  31/05/2000  n. 0  art. 0  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n. 0  art. 26