Ordinanza 271/2001 (ECLI:IT:COST:2001:271)
Massima numero 26452
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente RUPERTO - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
05/07/2001; Decisione del
05/07/2001
Deposito del 19/07/2001; Pubblicazione in G. U. 25/07/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per il reato di diffamazione - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del giudice dell'udienza preliminare del tribunale di roma - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilita' del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per il reato di diffamazione - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del giudice dell'udienza preliminare del tribunale di roma - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilita' del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Testo
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma (ufficio 17.mo), nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione di insindacabilità adottata dall'Assemblea il 31 maggio 2000, con riferimento al procedimento penale a carico di un senatore per il reato di diffamazione. Sussistono, infatti, la materia di un conflitto e i requisiti soggettivo e oggettivo, come richiesto dalle norme ai fini dell'ammissibilità del ricorso, dal momento che sia il ricorrente Giudice dell'udienza preliminare, sia il Senato della Repubblica sono legittimati, rispettivamente, a sollevare il conflitto e ad esser parte del conflitto e che l'autorità giudiziaria ricorrente denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita dalla indicata deliberazione parlamentare.
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma (ufficio 17.mo), nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione di insindacabilità adottata dall'Assemblea il 31 maggio 2000, con riferimento al procedimento penale a carico di un senatore per il reato di diffamazione. Sussistono, infatti, la materia di un conflitto e i requisiti soggettivo e oggettivo, come richiesto dalle norme ai fini dell'ammissibilità del ricorso, dal momento che sia il ricorrente Giudice dell'udienza preliminare, sia il Senato della Repubblica sono legittimati, rispettivamente, a sollevare il conflitto e ad esser parte del conflitto e che l'autorità giudiziaria ricorrente denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita dalla indicata deliberazione parlamentare.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione del Senato della Repubblica
31/05/2000
n. 0
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 26