Sentenza 272/2001 (ECLI:IT:COST:2001:272)
Massima numero 26453
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
05/07/2001; Decisione del
05/07/2001
Deposito del 20/07/2001; Pubblicazione in G. U. 25/07/2001
Massime associate alla pronuncia:
26454
Titolo
Sanità pubblica - Assistenza oncologica e palliativa (a soggetti affetti da patologia neoplastica terminale) - Organizzazione delle strutture sanitarie - Principi e criteri - Prevista adozione, con decreto ministeriale, di un programma su base nazionale, vincolante la provincia di bolzano - Incidenza delle norme impugnate sulla sfera di autonomia provinciale - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Estensione della declaratoria di illegittimita' anche alla provincia di trento - Assorbimento di altre censure.
Sanità pubblica - Assistenza oncologica e palliativa (a soggetti affetti da patologia neoplastica terminale) - Organizzazione delle strutture sanitarie - Principi e criteri - Prevista adozione, con decreto ministeriale, di un programma su base nazionale, vincolante la provincia di bolzano - Incidenza delle norme impugnate sulla sfera di autonomia provinciale - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Estensione della declaratoria di illegittimita' anche alla provincia di trento - Assorbimento di altre censure.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, commi 1, 3 e 4 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1999, n. 39, nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e Bolzano e, quindi, vincola le stesse Province alle statuizioni contenute nel decreto ministeriale di cui al citato comma 1, incidendo in tal modo nella sfera di autonomia provinciale quale regolata dalle norme statutarie e di attuazione statutaria. Infatti la previsione di un decreto ministeriale destinato ad orientare e predeterminare le attività provinciali di progettazione e organizzazione delle strutture sanitarie per l'assistenza oncologica e palliativa - sia pure nei termini di un programma la cui realizzazione da parte delle province autonome si configura come onere per l'accesso a finanziamenti erogati a carico del bilancio statale - lascia spazio solo alla mera esecuzione, contrastando, dunque, l'esercizio delle funzioni amministrative rimesse alla competenza regionale e provinciale, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali, in materia sanitaria e ospedaliera (art. 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502). Restano assorbite altre censure.
- Sulle funzioni spettanti allo Stato nelle materie di competenza regionale o provinciale, v. sentenza n. 182/1997 (richiamata).
- Sui canoni che devono informare il rapporto tra la legislazione statale e quella regionale o provinciale, v. sentenza n. 373/1995 (qui richiamata).
- Sul limite all'intervento statale nell'organizzazione delle strutture sanitarie, v. sentenza n. 63/2000 (qui richiamata).
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, commi 1, 3 e 4 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1999, n. 39, nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e Bolzano e, quindi, vincola le stesse Province alle statuizioni contenute nel decreto ministeriale di cui al citato comma 1, incidendo in tal modo nella sfera di autonomia provinciale quale regolata dalle norme statutarie e di attuazione statutaria. Infatti la previsione di un decreto ministeriale destinato ad orientare e predeterminare le attività provinciali di progettazione e organizzazione delle strutture sanitarie per l'assistenza oncologica e palliativa - sia pure nei termini di un programma la cui realizzazione da parte delle province autonome si configura come onere per l'accesso a finanziamenti erogati a carico del bilancio statale - lascia spazio solo alla mera esecuzione, contrastando, dunque, l'esercizio delle funzioni amministrative rimesse alla competenza regionale e provinciale, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali, in materia sanitaria e ospedaliera (art. 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502). Restano assorbite altre censure.
- Sulle funzioni spettanti allo Stato nelle materie di competenza regionale o provinciale, v. sentenza n. 182/1997 (richiamata).
- Sui canoni che devono informare il rapporto tra la legislazione statale e quella regionale o provinciale, v. sentenza n. 373/1995 (qui richiamata).
- Sul limite all'intervento statale nell'organizzazione delle strutture sanitarie, v. sentenza n. 63/2000 (qui richiamata).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
28/12/1998
n. 450
art. 1
co. 1
decreto-legge
28/12/1998
n. 450
art. 1
co. 3
decreto-legge
28/12/1998
n. 450
art. 1
co. 4
legge
26/02/1999
n. 39
art.
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 28/03/1975
n. 474
art. 2
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 3
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 4