Sentenza 272/2001 (ECLI:IT:COST:2001:272)
Massima numero 26454
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
05/07/2001; Decisione del
05/07/2001
Deposito del 20/07/2001; Pubblicazione in G. U. 25/07/2001
Massime associate alla pronuncia:
26453
Titolo
Sanità pubblica - Assistenza oncologica e palliativa (a persone affette da patologia neoplastica terminale) - Determinazione dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie - Prevista adozione di un atto di indirizzo e coordinamento - Ricorso della provincia di bolzano - Lamentata mancanza della previa consultazione provinciale all'emanazione della norma impugnata e asserito vincolo contenutistico nei confronti dell'autonomia provinciale - Non fondatezza della questione.
Sanità pubblica - Assistenza oncologica e palliativa (a persone affette da patologia neoplastica terminale) - Determinazione dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie - Prevista adozione di un atto di indirizzo e coordinamento - Ricorso della provincia di bolzano - Lamentata mancanza della previa consultazione provinciale all'emanazione della norma impugnata e asserito vincolo contenutistico nei confronti dell'autonomia provinciale - Non fondatezza della questione.
Testo
Letto in armonia con le invocate norme di attuazione statutaria (d.lgs. n. 266 del 1992), il comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 450 del 1998 contenente la previsione di un atto di indirizzo e coordinamento - in ordine ai "requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture di cui al comma 1 nonché le modalità di verifica dei risultati" - non è in grado di vincolare le Province autonome - cui conseguentemente lo stesso comma non può applicarsi - ad un atto di indirizzo e coordinamento adottato in difformità dai requisiti di ordine formale e contenutistico richiesti dall'art. 3 del decreto legislativo n. 266 del 1992 (il quale richiede la consultazione preventiva delle province e che gli atti di indirizzo e coordinamento possano vincolare le province "solo al conseguimento degli obiettivi in essi stabiliti"). Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1999, n. 39, sollevata, in riferimento all'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, dalla Provincia autonoma di Bolzano.
- Sulla consultazione preventiva delle province quale condizione della legittimità di atti di indirizzo e coordinamento, sentenze (qui richiamate) n. 273/1998, n. 263/1997, n. 121/1997.
- Sul limite contenutistico degli atti di indirizzo e coordinamento, v. sentenza richiamata n. 381/1996.
Letto in armonia con le invocate norme di attuazione statutaria (d.lgs. n. 266 del 1992), il comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 450 del 1998 contenente la previsione di un atto di indirizzo e coordinamento - in ordine ai "requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture di cui al comma 1 nonché le modalità di verifica dei risultati" - non è in grado di vincolare le Province autonome - cui conseguentemente lo stesso comma non può applicarsi - ad un atto di indirizzo e coordinamento adottato in difformità dai requisiti di ordine formale e contenutistico richiesti dall'art. 3 del decreto legislativo n. 266 del 1992 (il quale richiede la consultazione preventiva delle province e che gli atti di indirizzo e coordinamento possano vincolare le province "solo al conseguimento degli obiettivi in essi stabiliti"). Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1999, n. 39, sollevata, in riferimento all'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, dalla Provincia autonoma di Bolzano.
- Sulla consultazione preventiva delle province quale condizione della legittimità di atti di indirizzo e coordinamento, sentenze (qui richiamate) n. 273/1998, n. 263/1997, n. 121/1997.
- Sul limite contenutistico degli atti di indirizzo e coordinamento, v. sentenza richiamata n. 381/1996.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
28/12/1998
n. 450
art. 1
co. 2
legge
26/02/1999
n. 39
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 3