Sentenza 124/2022 (ECLI:IT:COST:2022:124)
Massima numero 44884
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMATO  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  22/03/2022;  Decisione del  22/03/2022
Deposito del 19/05/2022; Pubblicazione in G. U. 25/05/2022
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria - Legge comportante maggiori oneri - Obbligo di provvedere ai mezzi finanziari per farvi fronte nonché di redigere una relazione tecnica (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di norma della Regione Calabria che rinvia, per il compenso del commissario straordinario di enti conseguenti ad accorpamenti, al trattamento "economico", anziché "tabellare", dei dirigenti della Giunta regionale. Conseguente venir meno della ragion d'essere dell'intera legge regionale). (Classif. 036005).

Testo

La previsione, da parte di una legge regionale, della clausola di neutralità finanziaria non esclude ex se la violazione del parametro costituzionale evocato. (Precedente: S. 163/2020 - mass. 43309).


Il legislatore regionale, al pari di quello statale, è tenuto, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 196 del 2009, a redigere, per ogni proposta di legge comportante implicazioni finanziarie, una relazione tecnica contenente gli elementi informativi richiesti dalla legge in ordine agli oneri recati da ciascuna disposizione e alle relative coperture, che costituiscono elementi essenziali della previsione di copertura in quanto consentono di valutare l'effettività e la congruità di quest'ultima. (Precedente: S. 25/2021 - mass. 43620).


Il principio dell'equilibrio di bilancio opera direttamente, a prescindere da norme interposte. (Precedenti: S. 244/2020 - mass. 43125; S. 26/2013).


(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., l'art. 1 della legge reg. Calabria n. 17 del 2021 che rinvia, per il compenso del commissario straordinario degli enti conseguenti ad accorpamenti, al trattamento economico anziché a quello tabellare dei dirigenti di settore della Giunta regionale. La disposizione impugnata dal Governo contrasta con l'obbligo, previsto per ogni legge comportante maggiori oneri, di provvedere ai mezzi finanziari per farvi fronte nonché con quello di redigere una relazione tecnica. Stante la stretta correlazione delle disposizioni recate dagli artt. 2 e 3 della legge reg. Calabria n. 17 del 2021, la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata fa venir meno la stessa ragion d'essere dell'intera legge regionale). (Precedenti: S. 227/ 2019 - mass. 40866; S. 224/2014 - mass. 38116)



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  07/07/2021  n. 17  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81

Altri parametri e norme interposte