Sentenza 273/2001 (ECLI:IT:COST:2001:273)
Massima numero 26455
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  05/07/2001;  Decisione del  05/07/2001
Deposito del 20/07/2001; Pubblicazione in G. U. 25/07/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Reati e pene - Estinzione della pena - Condannati per determinati delitti (indicati dall'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario) - Requisiti per l'ammissione alla liberazione condizionale - Valutazione della collaborazione con la giustizia in quanto manifestazione di sicuro ravvedimento del condannato - Assoggettabilità alla regola anche dei condannati prima dell'entrata in vigore della legge che la prevede - Prospettata violazione del principio di irretroattività della legge penale - Non fondatezza della questione.

Testo
La disciplina in base alla quale la collaborazione con la giustizia opera anche quale requisito per l'ammissione alla liberazione condizionale, non comporta una modificazione degli elementi costitutivi della liberazione condizionale e, quindi, rimane estranea alla sfera di applicazione del principio di irretroattività della legge penale di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., risolvendosi in un criterio legale di valutazione di un comportamento che deve necessariamente concorrere ai fini di accertare il "sicuro ravvedimento" del condannato e la rottura dei collegamenti con le organizzazioni criminali di provenienza. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, e 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

- Sul presupposto interpretativo cui aderisce il giudice rimettente, v. sentenze, richiamate, n. 68/1995 e n. 39/1994.

- Sulla sostanziale assimilazione della liberazione condizionale alle misure alternative alla detenzione, cfr. sentenze, qui richiamate, n. 138/2001, n. 418/1998, n. 188/1990 e n. 282/1989.

- Sul peculiare significato della collaborazione con la giustizia, v. sentenze, richiamate, n. 357/1994, n. 68/1995, n. 504/1995 e n. 445/1997.

- Sul principio rieducativo di cui all'art. 27 Cost., si vedano le sentenze richiamate n. 137/1999, n. 445/1997, n. 504/1995, n. 306/1993.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  13/05/1991  n. 152  art. 2  co. 1

legge  12/07/1991  n. 203  art. 0  co. 0

legge  26/07/1975  n. 354  art. 4  co. 1

decreto-legge  08/06/1992  n. 306  art. 15  co. 1

legge  07/08/1992  n. 356  art. 0  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte