Sentenza 274/2001 (ECLI:IT:COST:2001:274)
Massima numero 26456
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente RUPERTO - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
05/07/2001; Decisione del
05/07/2001
Deposito del 20/07/2001; Pubblicazione in G. U. 25/07/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare, per dichiarazioni rese a un organo di stampa - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto tra poteri del tribunale di roma - Insufficiente indicazione, nell'atto introduttivo, degli elementi atti a definire la materia del conflitto - Inammissibilità del ricorso.
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare, per dichiarazioni rese a un organo di stampa - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto tra poteri del tribunale di roma - Insufficiente indicazione, nell'atto introduttivo, degli elementi atti a definire la materia del conflitto - Inammissibilità del ricorso.
Testo
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione da questa assunta l'11 febbraio 1999 con la quale è stata affermata l'insindacabilità delle opinioni espresse da un deputato nel corso di un'intervista a un organo di stampa, per le quali pende procedimento penale davanti allo stesso Tribunale di Roma. Il ricorrente, infatti, ha del tutto omesso di indicare gli elementi sufficienti a definire la materia e le ragioni del conflitto, così come richiesto dalle norme; mancando, in particolare, nel ricorso tanto la individuazione del giudice effettivamente ricorrente quanto la descrizione del reato per cui si procede, né potendo desumersi le ragioni del conflitto dal generico riferimento a norme costituzionali.
- Cfr. ordinanze (qui richiamate) n. 264/2000 e n. 318/1999.
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione da questa assunta l'11 febbraio 1999 con la quale è stata affermata l'insindacabilità delle opinioni espresse da un deputato nel corso di un'intervista a un organo di stampa, per le quali pende procedimento penale davanti allo stesso Tribunale di Roma. Il ricorrente, infatti, ha del tutto omesso di indicare gli elementi sufficienti a definire la materia e le ragioni del conflitto, così come richiesto dalle norme; mancando, in particolare, nel ricorso tanto la individuazione del giudice effettivamente ricorrente quanto la descrizione del reato per cui si procede, né potendo desumersi le ragioni del conflitto dal generico riferimento a norme costituzionali.
- Cfr. ordinanze (qui richiamate) n. 264/2000 e n. 318/1999.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
11/02/1999
n. 0
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 26