Sentenza 275/2001 (ECLI:IT:COST:2001:275)
Massima numero 26457
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  05/07/2001;  Decisione del  05/07/2001
Deposito del 23/07/2001; Pubblicazione in G. U. 01/08/2001
Massime associate alla pronuncia:  26458  26459


Titolo
Rilevanza della questione - Carenza - Eccezione basata sulla ritenuta giurisdizione amministrativa, anziché su quella del giudice ordinario rimettente - Reiezione.

Testo
Erroneamente la difesa erariale ha ritenuto irrilevante la questione sulla attribuzione al giudice ordinario delle controversie di lavoro dei dirigenti della pubblica amministrazione, sul presupposto che la giurisdizione, nel caso di specie, appartenesse comunque al giudice amministrativo, per effetto della disciplina transitoria (art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80/1998). Infatti, la data del 30 giugno 1998, posta come elemento di discrimine della giurisdizione, è stata intesa dalla giurisprudenza di legittimità come riferita non al momento in cui è sorta la posizione giuridica, ma al momento in cui si è verificata la lesione della stessa, sicché la fattispecie 'a quo' ricade effettivamente nella giurisdizione ordinaria e la sollevata questione è rilevante.

M.F.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte