Sentenza 275/2001 (ECLI:IT:COST:2001:275)
Massima numero 26459
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  05/07/2001;  Decisione del  05/07/2001
Deposito del 23/07/2001; Pubblicazione in G. U. 01/08/2001
Massime associate alla pronuncia:  26457  26458


Titolo
Impiego pubblico - Incarichi dirigenziali - Ntroversie relative al conferimento e all'incarico - Riparto di giurisdizione - Devoluzione al giudice ordinario - Prospettato difetto nonché violazione della delega legislativa al governo - Non fondatezza della questione.

Testo
Posto che il c.d. principio della disapplicazione ed il relativo limite ai poteri del giudice ordinario di fronte ad un atto amministrativo illegittimo non costituiscono una regola di valore costituzionale e che resta rimesso alla scelta discrezionale del legislatore ordinario il conferimento ad un giudice, sia ordinario, sia amministrativo, del potere di conoscere ed eventualmente annullare un atto della pubblica amministrazione o di incidere sui rapporti sottostanti, la disposizione denunciata, che espressamente ricomprende tra le controversie relative ai rapporti di lavoro devolute al giudice ordinario quelle concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, risulta completamente in linea con i principi ed i criteri direttivi che il legislatore delegante aveva voluto fissare. Non è fondata pertanto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

- Sulla discrezionalità del legislatore in ordine alle tipologie di interventi giurisdizionali, v. le richiamate ordinanze n. 140/2001 e n. 165/2001.

M.F.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  29/10/1998  n. 387  art. 18  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte

legge  15/03/1997  n. 59  art. 11    co. 4  lett. g)