Sentenza 276/2001 (ECLI:IT:COST:2001:276)
Massima numero 26460
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente RUPERTO - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
05/07/2001; Decisione del
05/07/2001
Deposito del 23/07/2001; Pubblicazione in G. U. 01/08/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione lombardia - Immunità dei consiglieri regionali - Dichiarazioni rese alla stampa da un consigliere regionale - Procedimento penale - Conclusione delle indagini preliminari - Avviso emesso dalla procura della repubblica presso il tribunale di mantova - Ricorso per conflitto di attribuzione della regione lombardia - Sostanziale corrispondenza tra le dichiarazioni esterne del consigliere regionale e l'attività espressa nell'esercizio delle funzioni consiliari - Insindacabilita' - Accoglimento del ricorso regionale - Conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Regione lombardia - Immunità dei consiglieri regionali - Dichiarazioni rese alla stampa da un consigliere regionale - Procedimento penale - Conclusione delle indagini preliminari - Avviso emesso dalla procura della repubblica presso il tribunale di mantova - Ricorso per conflitto di attribuzione della regione lombardia - Sostanziale corrispondenza tra le dichiarazioni esterne del consigliere regionale e l'attività espressa nell'esercizio delle funzioni consiliari - Insindacabilita' - Accoglimento del ricorso regionale - Conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Testo
Non spetta allo Stato, e, per esso, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, emettere l'avviso della conclusione delle indagini preliminari, nei confronti di un consigliere regionale con l'imputazione di diffamazione a mezzo stampa; avviso impugnato dalla Regione Lombardia, che va, conseguentemente, annullato. Come emerge, infatti, dagli atti allegati al ricorso, le affermazioni incriminate, riprodotte dall'organo di informazione, rappresentano una illustrazione, in chiave divulgativa, di quanto contestualmente ha formato oggetto di un atto tipico delle funzioni all'epoca esercitate dal consigliere regionale - in qualità di presidente di una commissione consiliare -; sicché ne deriva la insindacabilità delle affermazioni in questione, ai sensi dell'art. 122, quarto comma, della Costituzione.
- Sulle attività coperte dalla garanzia ex art. 122, quarto comma, Cost., e sui presupposti per l'operatività della garanzia nei confronti di dichiarazioni "esterne" rese cioè al di fuori dell'esercizio delle funzioni consiliari tipiche, v. sentenza n. 76/2001.
Non spetta allo Stato, e, per esso, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, emettere l'avviso della conclusione delle indagini preliminari, nei confronti di un consigliere regionale con l'imputazione di diffamazione a mezzo stampa; avviso impugnato dalla Regione Lombardia, che va, conseguentemente, annullato. Come emerge, infatti, dagli atti allegati al ricorso, le affermazioni incriminate, riprodotte dall'organo di informazione, rappresentano una illustrazione, in chiave divulgativa, di quanto contestualmente ha formato oggetto di un atto tipico delle funzioni all'epoca esercitate dal consigliere regionale - in qualità di presidente di una commissione consiliare -; sicché ne deriva la insindacabilità delle affermazioni in questione, ai sensi dell'art. 122, quarto comma, della Costituzione.
- Sulle attività coperte dalla garanzia ex art. 122, quarto comma, Cost., e sui presupposti per l'operatività della garanzia nei confronti di dichiarazioni "esterne" rese cioè al di fuori dell'esercizio delle funzioni consiliari tipiche, v. sentenza n. 76/2001.
Atti oggetto del giudizio
avviso indagini prel. della procura repubblica
16/10/2000
n. 0
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 122
co. 4
Altri parametri e norme interposte