Ordinanza 278/2001 (ECLI:IT:COST:2001:278)
Massima numero 26462
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  05/07/2001;  Decisione del  05/07/2001
Deposito del 23/07/2001; Pubblicazione in G. U. 01/08/2001
Massime associate alla pronuncia:  26463  26464


Titolo
Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzione accessoria - Fermo amministrativo del veicolo - Ipotesi in cui il veicolo sia di proprietà di un terzo (e non del conducente) - Lamentata illogicita' della previsione normativa, nonche' violazione della liberta' personale - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza nel giudizio 'a quo', della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, concernente la sanzione accessoria del fermo amministrativo di autoveicoli condotti da persona con patente scaduta, sollevata sotto il profilo della lesione degli artt. 3 e 13 della Costituzione, nel caso in cui il veicolo sia di proprietà di un terzo. Infatti, come risulta dall'ordinanza di rimessione, il veicolo sottoposto alla sanzione accessoria risulta essere di proprietà dello stesso conducente e non ricorre perciò l'ipotesi denunciata.

M.F.

Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 126  co. 7

decreto legislativo  30/12/1999  n. 507  art. 19  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13

Altri parametri e norme interposte