Ordinanza 278/2001 (ECLI:IT:COST:2001:278)
Massima numero 26463
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
05/07/2001; Decisione del
05/07/2001
Deposito del 23/07/2001; Pubblicazione in G. U. 01/08/2001
Titolo
Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzione accessoria del fermo del veicolo - Potere della sospensione cautelare del fermo - Esclusione - Lamentato ostacolo all'impugnazione del provvedimento sanzionatorio - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzione accessoria del fermo del veicolo - Potere della sospensione cautelare del fermo - Esclusione - Lamentato ostacolo all'impugnazione del provvedimento sanzionatorio - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 1 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente la sanzione accessoria del fermo amministrativo di autoveicoli condotti da persona con patente scaduta, sollevata sotto il profilo della lesione dell'art. 24 della Costituzione, nel caso in cui si aderisse all'interpretazione secondo cui il giudice non ha il potere di disporre, nelle more del giudizio, la sospensione del fermo amministrativo del veicolo. Infatti, poiché lo stesso rimettente non esclude la possibilità di una interpretazione della disposizione censurata diversa da quella da lui prospettata, la sollevata questione appare come meramente interpretativa.
M.F.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 1 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente la sanzione accessoria del fermo amministrativo di autoveicoli condotti da persona con patente scaduta, sollevata sotto il profilo della lesione dell'art. 24 della Costituzione, nel caso in cui si aderisse all'interpretazione secondo cui il giudice non ha il potere di disporre, nelle more del giudizio, la sospensione del fermo amministrativo del veicolo. Infatti, poiché lo stesso rimettente non esclude la possibilità di una interpretazione della disposizione censurata diversa da quella da lui prospettata, la sollevata questione appare come meramente interpretativa.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 214
co. 1
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 214
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte