Ordinanza 278/2001 (ECLI:IT:COST:2001:278)
Massima numero 26463
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  05/07/2001;  Decisione del  05/07/2001
Deposito del 23/07/2001; Pubblicazione in G. U. 01/08/2001
Massime associate alla pronuncia:  26462  26464


Titolo
Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzione accessoria del fermo del veicolo - Potere della sospensione cautelare del fermo - Esclusione - Lamentato ostacolo all'impugnazione del provvedimento sanzionatorio - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 1 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente la sanzione accessoria del fermo amministrativo di autoveicoli condotti da persona con patente scaduta, sollevata sotto il profilo della lesione dell'art. 24 della Costituzione, nel caso in cui si aderisse all'interpretazione secondo cui il giudice non ha il potere di disporre, nelle more del giudizio, la sospensione del fermo amministrativo del veicolo. Infatti, poiché lo stesso rimettente non esclude la possibilità di una interpretazione della disposizione censurata diversa da quella da lui prospettata, la sollevata questione appare come meramente interpretativa.

M.F.

Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 214  co. 1

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 214  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte