Ordinanza 278/2001 (ECLI:IT:COST:2001:278)
Massima numero 26464
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
05/07/2001; Decisione del
05/07/2001
Deposito del 23/07/2001; Pubblicazione in G. U. 01/08/2001
Titolo
Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzione accessoria - Fermo del veicolo per la durata di due mesi - Prospettata irragionevolezza rispetto alla gravità dell'illecito, con violazione del principio di eguaglianza nonche' lamentato contrasto con la legge delega - Manifesta infondatezza della questione.
Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzione accessoria - Fermo del veicolo per la durata di due mesi - Prospettata irragionevolezza rispetto alla gravità dell'illecito, con violazione del principio di eguaglianza nonche' lamentato contrasto con la legge delega - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 - concernente la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo condotto con patente scaduta - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione. Infatti, da un lato, la sanzione risulta non essere sproporzionata, anche rispetto alle sanzioni previste per altre infrazioni, né irragionevole, essendo al contrario coerente con la finalità di contrastare in modo effettivo ed adeguato le condotte potenzialmente pericolose; e, dall'altro, il legislatore delegato, nell'introdurre il fermo amministrativo del veicolo, ha provveduto senza discostarsi dal sistema generale delle sanzioni accessorie del codice della strada e dai principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delega n. 205/1999 ed ha usato il termine "sequestro" in senso generico, da intendere come sanzione accessoria implicante la non disponibilità del veicolo.
- Sul principio, costantemente affermato, secondo cui non spetta alla Corte "rimodulare le scelte punitive del legislatore né stabilire la quantificazione delle sanzioni", v. richiamate sentenze n. 217/1996, n. 313/1995 e ordinanze n. 190/1997 e n. 33/2001.
- Con riferimento al profilo prospettato per violazione dell'art. 76 Cost., v. precedente ordinanza n. 33/2001.
M.F.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 - concernente la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo condotto con patente scaduta - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione. Infatti, da un lato, la sanzione risulta non essere sproporzionata, anche rispetto alle sanzioni previste per altre infrazioni, né irragionevole, essendo al contrario coerente con la finalità di contrastare in modo effettivo ed adeguato le condotte potenzialmente pericolose; e, dall'altro, il legislatore delegato, nell'introdurre il fermo amministrativo del veicolo, ha provveduto senza discostarsi dal sistema generale delle sanzioni accessorie del codice della strada e dai principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delega n. 205/1999 ed ha usato il termine "sequestro" in senso generico, da intendere come sanzione accessoria implicante la non disponibilità del veicolo.
- Sul principio, costantemente affermato, secondo cui non spetta alla Corte "rimodulare le scelte punitive del legislatore né stabilire la quantificazione delle sanzioni", v. richiamate sentenze n. 217/1996, n. 313/1995 e ordinanze n. 190/1997 e n. 33/2001.
- Con riferimento al profilo prospettato per violazione dell'art. 76 Cost., v. precedente ordinanza n. 33/2001.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 126
co. 7
decreto legislativo
30/12/1999
n. 507
art. 19
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 25/06/1999
n. 205
art. 5 lettera d)