Sentenza 125/2022 (ECLI:IT:COST:2022:125)
Massima numero 44898
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
07/04/2022; Decisione del
07/04/2022
Deposito del 19/05/2022; Pubblicazione in G. U. 25/05/2022
Massime associate alla pronuncia:
44899
Titolo
Lavoro - Licenziamento individuale - Diritto del lavoratore di non essere ingiustamente licenziato - Individuazione dei rimedi a sua tutela - Spettanza al legislatore, nel rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza - Essenzialità della valutazione effettuata, nel caso concreto, dal giudice. (Classif. 138013).
Lavoro - Licenziamento individuale - Diritto del lavoratore di non essere ingiustamente licenziato - Individuazione dei rimedi a sua tutela - Spettanza al legislatore, nel rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza - Essenzialità della valutazione effettuata, nel caso concreto, dal giudice. (Classif. 138013).
Testo
Il diritto del lavoratore di non essere ingiustamente licenziato si fonda sui principi enunciati dagli artt. 4 e 35 Cost. e sulla speciale tutela riconosciuta dall'art. 1 Cost. al lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, in quanto fondamento dell'ordinamento repubblicano. L'attuazione di tali principi è demandata al legislatore che, pur nell'ampio margine di apprezzamento di cui dispone, è vincolato al rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza. La diversità dei rimedi previsti dalla legge deve infatti sempre essere sorretta da una giustificazione plausibile e deve assicurare l'adeguatezza delle tutele riservate al lavoratore illegittimamente espulso, tra le quali la reintegrazione non costituisce l'unico possibile paradigma attuativo dei richiamati principi costituzionali. Al riguardo, essenziale è il compito del giudice, chiamato a ponderare la particolarità di ogni vicenda e a individuare di volta in volta la tutela più efficace, sulla base delle indispensabili indicazioni fornite dalla legge. (Precedenti: S. 59/2021 - mass. 43754; S. 150/2020 - mass. 43444; S. 194/2018 - mass. 40529; S. 46/2000 - mass. 25162; S. 45/1965).
Il diritto del lavoratore di non essere ingiustamente licenziato si fonda sui principi enunciati dagli artt. 4 e 35 Cost. e sulla speciale tutela riconosciuta dall'art. 1 Cost. al lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, in quanto fondamento dell'ordinamento repubblicano. L'attuazione di tali principi è demandata al legislatore che, pur nell'ampio margine di apprezzamento di cui dispone, è vincolato al rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza. La diversità dei rimedi previsti dalla legge deve infatti sempre essere sorretta da una giustificazione plausibile e deve assicurare l'adeguatezza delle tutele riservate al lavoratore illegittimamente espulso, tra le quali la reintegrazione non costituisce l'unico possibile paradigma attuativo dei richiamati principi costituzionali. Al riguardo, essenziale è il compito del giudice, chiamato a ponderare la particolarità di ogni vicenda e a individuare di volta in volta la tutela più efficace, sulla base delle indispensabili indicazioni fornite dalla legge. (Precedenti: S. 59/2021 - mass. 43754; S. 150/2020 - mass. 43444; S. 194/2018 - mass. 40529; S. 46/2000 - mass. 25162; S. 45/1965).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 1
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 35
Altri parametri e norme interposte