Ordinanza 279/2001 (ECLI:IT:COST:2001:279)
Massima numero 26465
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
05/07/2001; Decisione del
05/07/2001
Deposito del 23/07/2001; Pubblicazione in G. U. 01/08/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Ambiente (tutela dell') - Tutela dall'inquinamento - Violazioni - Scarichi da frantoi oleari - Illecito spandimento nel suolo di acque di vegetazione - Intervenuta legge di depenalizzazione - Prospettata disparità di trattamento, in relazione al tempo della commissione dei fatti - Difetto assoluto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Ambiente (tutela dell') - Tutela dall'inquinamento - Violazioni - Scarichi da frantoi oleari - Illecito spandimento nel suolo di acque di vegetazione - Intervenuta legge di depenalizzazione - Prospettata disparità di trattamento, in relazione al tempo della commissione dei fatti - Difetto assoluto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità, per difetto assoluto di pregiudizialità, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 8 in relazione all'art. 10, commi 1, 3 e 4 della legge 11 novembre 1996, n. 574, concernente le sanzioni applicabili per violazioni alla disciplina relativa alla utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide provenienti da frantoi oleari. Infatti, l'ordinanza di rimessione utilizza la fattispecie al suo esame - rispetto alla quale non viene profilato alcun problema - come mero espediente per sollevare una questione con riferimento ad altra norma contenente depenalizzazione, che lo stesso giudice afferma non applicabile nel giudizio 'a quo', sicché difetta del tutto la incidentalità della questione, non essendo consentito al giudice di proporre autonomamente ed in via diretta questioni di legittimità costituzionale, che non siano collegate al giudizio in corso.
M.F.
Manifesta inammissibilità, per difetto assoluto di pregiudizialità, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 8 in relazione all'art. 10, commi 1, 3 e 4 della legge 11 novembre 1996, n. 574, concernente le sanzioni applicabili per violazioni alla disciplina relativa alla utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide provenienti da frantoi oleari. Infatti, l'ordinanza di rimessione utilizza la fattispecie al suo esame - rispetto alla quale non viene profilato alcun problema - come mero espediente per sollevare una questione con riferimento ad altra norma contenente depenalizzazione, che lo stesso giudice afferma non applicabile nel giudizio 'a quo', sicché difetta del tutto la incidentalità della questione, non essendo consentito al giudice di proporre autonomamente ed in via diretta questioni di legittimità costituzionale, che non siano collegate al giudizio in corso.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
legge
11/11/1996
n. 574
art. 3
co. 0
legge
11/11/1996
n. 574
art. 8
co. 0
legge
11/11/1996
n. 574
art. 10
co. 1
legge
11/11/1996
n. 574
art. 10
co. 3
legge
11/11/1996
n. 574
art. 10
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 9
co. 2
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte