Ordinanza 281/2001 (ECLI:IT:COST:2001:281)
Massima numero 26467
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
05/07/2001; Decisione del
05/07/2001
Deposito del 23/07/2001; Pubblicazione in G. U. 01/08/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Impiego pubblico - Ministero dell'ambiente - Inquadramento nei ruoli di personale comandato - Riconoscimento, ai soli fini economici, dell'anzianità maturata e ordine di posizione nel ruolo, rispetto al personale già inquadrato - Prospettata irragionevolezza con disparità di trattamento, violazione del principio di tutela del lavoro e di buon andamento dell'amministrazione - Questione già decisa nel senso della manifesta infondatezza - Assenza di motivi nuovi e diversi - Manifesta infondatezza.
Impiego pubblico - Ministero dell'ambiente - Inquadramento nei ruoli di personale comandato - Riconoscimento, ai soli fini economici, dell'anzianità maturata e ordine di posizione nel ruolo, rispetto al personale già inquadrato - Prospettata irragionevolezza con disparità di trattamento, violazione del principio di tutela del lavoro e di buon andamento dell'amministrazione - Questione già decisa nel senso della manifesta infondatezza - Assenza di motivi nuovi e diversi - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 gennaio 1997, n. 6, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 35 della Costituzione, nella parte in cui inquadra il personale comandato nei ruoli del Ministero dell'ambiente conservando, ai soli fini economici, l'anzianità di qualifica posseduta e, nella parte in cui dispone che il personale così inquadrato segue nel ruolo il personale dei ruoli del Ministero. Infatti, la soluzione adottata dal legislatore (in una sua valutazione discrezionale) non è viziata da manifesta irragionevolezza o da palese arbitrarietà, né comporta una irragionevole disparità di trattamento o una violazione della tutela del lavoro del personale da inquadrare nel nuovo ruolo (si noti, a domanda), né tantomeno una violazione dei principi di organizzazione della pubblica amministrazione; sicché va confermata, in assenza di motivi nuovi e diversi, la pronuncia di manifesta infondatezza già emessa su identica questione con la ordinanza n. 123/2001.
M.F.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 gennaio 1997, n. 6, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 35 della Costituzione, nella parte in cui inquadra il personale comandato nei ruoli del Ministero dell'ambiente conservando, ai soli fini economici, l'anzianità di qualifica posseduta e, nella parte in cui dispone che il personale così inquadrato segue nel ruolo il personale dei ruoli del Ministero. Infatti, la soluzione adottata dal legislatore (in una sua valutazione discrezionale) non è viziata da manifesta irragionevolezza o da palese arbitrarietà, né comporta una irragionevole disparità di trattamento o una violazione della tutela del lavoro del personale da inquadrare nel nuovo ruolo (si noti, a domanda), né tantomeno una violazione dei principi di organizzazione della pubblica amministrazione; sicché va confermata, in assenza di motivi nuovi e diversi, la pronuncia di manifesta infondatezza già emessa su identica questione con la ordinanza n. 123/2001.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/01/1997
n. 6
art. 1
co. 2
legge
24/01/1997
n. 6
art. 1
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 35
Altri parametri e norme interposte