Ordinanza 282/2001 (ECLI:IT:COST:2001:282)
Massima numero 26468
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
05/07/2001; Decisione del
05/07/2001
Deposito del 23/07/2001; Pubblicazione in G. U. 01/08/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzione accessoria - Fermo amministrativo del veicolo nella durata fissa di due mesi - Impossibilità di graduare la sanzione in relazione alle circostanze e alla gravita' dell'illecito - Assunta irragionevolezza e sproporzione della sanzione, rispetto alla sanzione principale, e violazione del principio di eguaglianza per trattamento diverso dei trasgressori (a seconda che siano o meno proprietari del veicolo) oppure per trattamento della guida con patente scaduta pressoché coincidente con il caso di guida senza patente, e infine violazione della liberta' di circolazione - Manifesta infondatezza della questione.
Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzione accessoria - Fermo amministrativo del veicolo nella durata fissa di due mesi - Impossibilità di graduare la sanzione in relazione alle circostanze e alla gravita' dell'illecito - Assunta irragionevolezza e sproporzione della sanzione, rispetto alla sanzione principale, e violazione del principio di eguaglianza per trattamento diverso dei trasgressori (a seconda che siano o meno proprietari del veicolo) oppure per trattamento della guida con patente scaduta pressoché coincidente con il caso di guida senza patente, e infine violazione della liberta' di circolazione - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, anche in combinato disposto con l'art. 214, comma 1-bis, dello stesso codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 16 della Costituzione, nella parte in cui prevede, per la guida con patente scaduta, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per la durata di due mesi. Infatti, la individuazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni, siano esse penali o amministrative, rientra nella più ampia discrezionalità legislativa, non spettando alla Corte rimodulare le scelte punitive del legislatore né stabilire la quantificazione delle sanzioni che ben possono essere stabilite anche in misura fissa, ove questa sia contenuta entro limiti di congruità e ragionevolezza. E nel caso di specie, la sanzione accessoria non è né sproporzionata né irragionevole, perseguendo essa la finalità, comune al sistema sanzionatorio del codice della strada, di contrastare in modo effettivo ed immediato le condotte potenzialmente pericolose; non può essere fatta comparazione fra condotte diverse e situazioni disomogenee; è manifestamente erroneo il riferimento all'art. 16 Cost., sotto il profilo della limitazione alla libertà di movimento, giacché la sanzione accessoria si limita a sottrarre la disponibilità, per un tempo limitato, di un bene patrimoniale.
- Sul principio, costantemente affermato, secondo cui non spetta alla Corte "rimodulare le scelte punitive del legislatore né stabilire la quantificazione delle sanzioni", v. richiamate sentenze n. 217/1996, n. 313/1995 e ordinanze n. 190/1997 e n. 33/2001.
M.F.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, anche in combinato disposto con l'art. 214, comma 1-bis, dello stesso codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 16 della Costituzione, nella parte in cui prevede, per la guida con patente scaduta, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per la durata di due mesi. Infatti, la individuazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni, siano esse penali o amministrative, rientra nella più ampia discrezionalità legislativa, non spettando alla Corte rimodulare le scelte punitive del legislatore né stabilire la quantificazione delle sanzioni che ben possono essere stabilite anche in misura fissa, ove questa sia contenuta entro limiti di congruità e ragionevolezza. E nel caso di specie, la sanzione accessoria non è né sproporzionata né irragionevole, perseguendo essa la finalità, comune al sistema sanzionatorio del codice della strada, di contrastare in modo effettivo ed immediato le condotte potenzialmente pericolose; non può essere fatta comparazione fra condotte diverse e situazioni disomogenee; è manifestamente erroneo il riferimento all'art. 16 Cost., sotto il profilo della limitazione alla libertà di movimento, giacché la sanzione accessoria si limita a sottrarre la disponibilità, per un tempo limitato, di un bene patrimoniale.
- Sul principio, costantemente affermato, secondo cui non spetta alla Corte "rimodulare le scelte punitive del legislatore né stabilire la quantificazione delle sanzioni", v. richiamate sentenze n. 217/1996, n. 313/1995 e ordinanze n. 190/1997 e n. 33/2001.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 126
co. 7
decreto legislativo
30/12/1999
n. 507
art. 19
co. 3
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 214
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 16
Altri parametri e norme interposte