Ordinanza 283/2001 (ECLI:IT:COST:2001:283)
Massima numero 26469
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  05/07/2001;  Decisione del  05/07/2001
Deposito del 23/07/2001; Pubblicazione in G. U. 01/08/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo civile - Costituzione del convenuto - Proposizione di domande nuove - Mancata previsione dei termini di decadenza previsti per le domande riconvenzionali - Questione proposta al fine di un indiretto avallo a favore della interpretazione già assunta dal rimettente - Manifesta inammissibilita'.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 167, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il convenuto debba proporre le eventuali domande nuove entro un termine a pena di decadenza. Infatti, dall'ordinanza di rimessione si evince che il giudice 'a quo', aderendo alla tesi sostenuta da autorevole dottrina in ordine alla applicabilità dell'art. 167 cod. proc. civ. a casi come quello di specie, ha già risolto nel senso invocato la questione, sicché il dubbio di legittimità costituzionale appare prospettato non già perchè non sia altrimenti possibile definire la controversia quanto piuttosto per ottenere indirettamente dalla Corte un avallo a favore della interpretazione assunta, oltre che ai fini delle future decisioni.

M.F.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n. 0  art. 167  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte