Ordinanza 286/2001 (ECLI:IT:COST:2001:286)
Massima numero 26473
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
05/07/2001; Decisione del
05/07/2001
Deposito del 23/07/2001; Pubblicazione in G. U. 01/08/2001
Titolo
Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attivita' produttive - Istituzione - Indeducibilità dell'imposta dalla base imponibile delle imposte sui redditi - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attivita' produttive - Istituzione - Indeducibilità dell'imposta dalla base imponibile delle imposte sui redditi - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nella parte in cui prevede l'indeducibilità dell'IRAP dalla base imponibile delle imposte sui redditi, trattandosi di questione attinente al regime giuridico ed alla fase applicativa delle imposte sui redditi e perciò irrilevante nei giudizi 'a quibus', aventi ad oggetto controversie in tema di rimborso dell'acconto IRAP.
- V. richiamata sentenza n. 156/2001.
M.F.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nella parte in cui prevede l'indeducibilità dell'IRAP dalla base imponibile delle imposte sui redditi, trattandosi di questione attinente al regime giuridico ed alla fase applicativa delle imposte sui redditi e perciò irrilevante nei giudizi 'a quibus', aventi ad oggetto controversie in tema di rimborso dell'acconto IRAP.
- V. richiamata sentenza n. 156/2001.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte