Sentenza 125/2022 (ECLI:IT:COST:2022:125)
Massima numero 44899
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
07/04/2022; Decisione del
07/04/2022
Deposito del 19/05/2022; Pubblicazione in G. U. 25/05/2022
Massime associate alla pronuncia:
44898
Titolo
Lavoro - Licenziamento individuale - Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Insussistenza del fatto - Condizione per il reintegro - Carattere manifesto dell'insussistenza - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 138013).
Lavoro - Licenziamento individuale - Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Insussistenza del fatto - Condizione per il reintegro - Carattere manifesto dell'insussistenza - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 138013).
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge n. 300 del 1970, come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b), della legge n. 92 del 2012, limitatamente alla parola «manifesta». La norma censurata dal Tribunale di Ravenna, nel prevedere che, per poter disporre la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, il giudice debba accertare la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, presenta i profili di irragionevolezza intrinseca già posti in risalto nella sentenza n. 59 del 2021, che ha preso in esame il carattere meramente facoltativo della reintegrazione. Il requisito della manifesta insussistenza è indeterminato, demanda al giudice una valutazione sfornita di ogni criterio direttivo e per di più priva di un plausibile fondamento empirico e neppure si connette razionalmente alla peculiarità delle diverse fattispecie di licenziamento. Il presupposto, inoltre, non ha alcuna attinenza con il disvalore del licenziamento intimato e risulta eccentrico nell'apparato dei rimedi, usualmente incentrato sulla diversa gravità dei vizi e non su una contingenza accidentale, legata alla linearità e alla celerità dell'accertamento. In questo modo, infine, la disposizione censurata si riflette sul processo e ne complica taluni passaggi, con un aggravio irragionevole e sproporzionato. (Precedente: S. 59/2021).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge n. 300 del 1970, come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b), della legge n. 92 del 2012, limitatamente alla parola «manifesta». La norma censurata dal Tribunale di Ravenna, nel prevedere che, per poter disporre la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, il giudice debba accertare la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, presenta i profili di irragionevolezza intrinseca già posti in risalto nella sentenza n. 59 del 2021, che ha preso in esame il carattere meramente facoltativo della reintegrazione. Il requisito della manifesta insussistenza è indeterminato, demanda al giudice una valutazione sfornita di ogni criterio direttivo e per di più priva di un plausibile fondamento empirico e neppure si connette razionalmente alla peculiarità delle diverse fattispecie di licenziamento. Il presupposto, inoltre, non ha alcuna attinenza con il disvalore del licenziamento intimato e risulta eccentrico nell'apparato dei rimedi, usualmente incentrato sulla diversa gravità dei vizi e non su una contingenza accidentale, legata alla linearità e alla celerità dell'accertamento. In questo modo, infine, la disposizione censurata si riflette sul processo e ne complica taluni passaggi, con un aggravio irragionevole e sproporzionato. (Precedente: S. 59/2021).
Atti oggetto del giudizio
20/05/1970
n. 300
art. 18
co. 7
legge
28/06/2012
n. 92
art. 1
co. 42
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte