Ordinanza 286/2001 (ECLI:IT:COST:2001:286)
Massima numero 26475
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
05/07/2001; Decisione del
05/07/2001
Deposito del 23/07/2001; Pubblicazione in G. U. 01/08/2001
Titolo
Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attività produttive - Istituzione - Soggetti obbligati, criteri impositivi e destinazione dell'imposta - Asserita lesione dei principi di eguaglianza e di capacità contributiva - Manifesta infondatezza della questione.
Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attività produttive - Istituzione - Soggetti obbligati, criteri impositivi e destinazione dell'imposta - Asserita lesione dei principi di eguaglianza e di capacità contributiva - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 8, 11 e 36 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, là dove, in tema di IRAP, non consentono di dedurre dalla base imponibile le spese sostenute per i dipendenti e per i collaboratori e quelle per interessi passivi - così discriminando i lavoratori autonomi di cui al primo comma dell'art. 49 TUIR rispetto agli imprenditori, ai lavoratori dipendenti, agli altri lavoratori autonomi; non consentono di dedurre l'IRAP ai fini delle imposte sui redditi; porrebbero a carico di una sola categoria di contribuenti l'onere della contribuzione al Servizio Sanitario Nazionale. Infatti, alla luce della costante giurisprudenza della Corte secondo la quale rientra nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite dell'arbitrarietà, la determinazione dei singoli fatti espressivi della capacità contributiva che, quale idoneità del soggetto all'obbligazione di imposta, può essere desunta da qualsiasi indice che sia rivelatore di ricchezza e non solamente dal reddito individuale, le norme censurate appaiono pienamente conformi ai principi di eguaglianza e capacità contributiva nonché inserite nel quadro della fiscalità generale.
- Questioni identiche a quelle già dichiarate non fondate con la sentenza n. 156/2001.
M.F.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 8, 11 e 36 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, là dove, in tema di IRAP, non consentono di dedurre dalla base imponibile le spese sostenute per i dipendenti e per i collaboratori e quelle per interessi passivi - così discriminando i lavoratori autonomi di cui al primo comma dell'art. 49 TUIR rispetto agli imprenditori, ai lavoratori dipendenti, agli altri lavoratori autonomi; non consentono di dedurre l'IRAP ai fini delle imposte sui redditi; porrebbero a carico di una sola categoria di contribuenti l'onere della contribuzione al Servizio Sanitario Nazionale. Infatti, alla luce della costante giurisprudenza della Corte secondo la quale rientra nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite dell'arbitrarietà, la determinazione dei singoli fatti espressivi della capacità contributiva che, quale idoneità del soggetto all'obbligazione di imposta, può essere desunta da qualsiasi indice che sia rivelatore di ricchezza e non solamente dal reddito individuale, le norme censurate appaiono pienamente conformi ai principi di eguaglianza e capacità contributiva nonché inserite nel quadro della fiscalità generale.
- Questioni identiche a quelle già dichiarate non fondate con la sentenza n. 156/2001.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
15/12/1997
n. 446
art. 2
co. 0
decreto legislativo
15/12/1997
n. 446
art. 3
co. 0
decreto legislativo
15/12/1997
n. 446
art. 4
co. 0
decreto legislativo
15/12/1997
n. 446
art. 8
co. 0
decreto legislativo
15/12/1997
n. 446
art. 11
co. 0
decreto legislativo
15/12/1997
n. 446
art. 36
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte