Sentenza 287/2001 (ECLI:IT:COST:2001:287)
Massima numero 26481
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
12/07/2001; Decisione del
12/07/2001
Deposito del 25/07/2001; Pubblicazione in G. U. 01/08/2001
Titolo
Ordinanza di rimessione - Motivazione sulla rilevanza - Difetto riscontrato in un precedente atto introduttivo del giudizio di costituzionalità su identica questione - Integrazione, da parte del rimettente, della precedente motivazione - Ammissibilità della questione.
Ordinanza di rimessione - Motivazione sulla rilevanza - Difetto riscontrato in un precedente atto introduttivo del giudizio di costituzionalità su identica questione - Integrazione, da parte del rimettente, della precedente motivazione - Ammissibilità della questione.
Testo
E' ammissibile la questione, già in precedenza ritenuta manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza, in quanto il giudice 'a quo', nel riproporla, ha integrato la precedente motivazione.
- V., fra le tante, sentenza n. 176/2000.
M.F.
E' ammissibile la questione, già in precedenza ritenuta manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza, in quanto il giudice 'a quo', nel riproporla, ha integrato la precedente motivazione.
- V., fra le tante, sentenza n. 176/2000.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte