Sentenza 287/2001 (ECLI:IT:COST:2001:287)
Massima numero 26483
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
12/07/2001; Decisione del
12/07/2001
Deposito del 25/07/2001; Pubblicazione in G. U. 01/08/2001
Titolo
Elezioni - Elezioni amministrative - Pubblicazioni di propaganda elettorale - Obbligo di indicare il committente responsabile - Sanzione in caso di inosservanza - Multa da lire un milione a lire cinquanta milioni, anziché sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni - Disparita' di trattamento sanzionatorio, ingiustificatamente più severo rispetto a quello stabilito per l'identica condotta tenuta in occasione di elezioni politiche - Illegittimita' costituzionale 'in parte qua'.
Elezioni - Elezioni amministrative - Pubblicazioni di propaganda elettorale - Obbligo di indicare il committente responsabile - Sanzione in caso di inosservanza - Multa da lire un milione a lire cinquanta milioni, anziché sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni - Disparita' di trattamento sanzionatorio, ingiustificatamente più severo rispetto a quello stabilito per l'identica condotta tenuta in occasione di elezioni politiche - Illegittimita' costituzionale 'in parte qua'.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 della Costituzione - l'art. 29, comma 5, della legge 25 marzo 1993, n. 81, nella parte in cui stabilisce che, in occasione delle campagne elettorali per le elezioni amministrative, la mancata indicazione del nome del committente responsabile sulle pubblicazioni di propaganda elettorale specificate nel comma 3 è punita con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni, anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni. Infatti, tale disposizione stabilisce un trattamento sanzionatorio arbitrariamente più severo rispetto a quello inflitto per la condotta sostanzialmente identica tenuta in occasione di elezioni politiche, e ciò appare tanto più irrazionale ed ingiustificato nel contesto di una disciplina sostanzialmente unitaria della materia e nel quadro della intervenuta depenalizzazione degli illeciti in materia di propaganda elettorale disposta per i vari tipi di competizione elettorale dalla legge n. 515 del 1993.
- Sulla discrezionalità del legislatore in materia penale, v. ordinanza n. 144/2001; sul limite alla potestà del legislatore della non arbitrarietà e della ragionevolezza, v. sentenze n. 531/2000 e n. 508/2000.
- In materia di propaganda elettorale e relativi illeciti, v. sentenza n. 52/1996.
M.F.
E' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 della Costituzione - l'art. 29, comma 5, della legge 25 marzo 1993, n. 81, nella parte in cui stabilisce che, in occasione delle campagne elettorali per le elezioni amministrative, la mancata indicazione del nome del committente responsabile sulle pubblicazioni di propaganda elettorale specificate nel comma 3 è punita con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni, anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni. Infatti, tale disposizione stabilisce un trattamento sanzionatorio arbitrariamente più severo rispetto a quello inflitto per la condotta sostanzialmente identica tenuta in occasione di elezioni politiche, e ciò appare tanto più irrazionale ed ingiustificato nel contesto di una disciplina sostanzialmente unitaria della materia e nel quadro della intervenuta depenalizzazione degli illeciti in materia di propaganda elettorale disposta per i vari tipi di competizione elettorale dalla legge n. 515 del 1993.
- Sulla discrezionalità del legislatore in materia penale, v. ordinanza n. 144/2001; sul limite alla potestà del legislatore della non arbitrarietà e della ragionevolezza, v. sentenze n. 531/2000 e n. 508/2000.
- In materia di propaganda elettorale e relativi illeciti, v. sentenza n. 52/1996.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
legge
25/03/1993
n. 81
art. 29
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte