Sentenza 288/2001 (ECLI:IT:COST:2001:288)
Massima numero 26484
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
12/07/2001; Decisione del
12/07/2001
Deposito del 25/07/2001; Pubblicazione in G. U. 01/08/2001
Massime associate alla pronuncia:
26485
Titolo
Finanza pubblica - Nuove entrate - Clausole legislative di riserva all'erario statale del gettito dei tributi - Modalità di attuazione rimesse a decreti ministeriali - Omessa previsione della partecipazione della regione siciliana al relativo procedimento - Incidenza sulla autonomia finanziaria regionale - Necessaria osservanza del principio di leale cooperazione - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Finanza pubblica - Nuove entrate - Clausole legislative di riserva all'erario statale del gettito dei tributi - Modalità di attuazione rimesse a decreti ministeriali - Omessa previsione della partecipazione della regione siciliana al relativo procedimento - Incidenza sulla autonomia finanziaria regionale - Necessaria osservanza del principio di leale cooperazione - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 13, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438; 16, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; 16, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 47, secondo periodo, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; 3, comma 241, secondo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; 12, secondo periodo, del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, nella parte in cui dette disposizioni, nello stabilire che le modalità della loro attuazione sono definite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, non prevedono la partecipazione della Regione Siciliana al relativo procedimento. Ciò in conformità di quanto già deciso con sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale di analoghe disposizioni, e in ossequio al principio di leale cooperazione, dal momento che le clausole di riserva all'erario di nuove entrate (contenute nelle disposizioni censurate) costituiscono un meccanismo di deroga alla regola della spettanza alla Regione del gettito dei tributi erariali (salve alcune eccezioni) riscosso nel territorio della medesima, e la loro attuazione incide, dunque, direttamente sulla effettività della garanzia dell'autonomia finanziaria regionale.
- Per le precedenti declaratorie di illegittimità costituzionale, v. sentenze n. 98, n. 347 e n. 348/2000.
Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 13, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438; 16, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; 16, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 47, secondo periodo, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; 3, comma 241, secondo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; 12, secondo periodo, del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, nella parte in cui dette disposizioni, nello stabilire che le modalità della loro attuazione sono definite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, non prevedono la partecipazione della Regione Siciliana al relativo procedimento. Ciò in conformità di quanto già deciso con sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale di analoghe disposizioni, e in ossequio al principio di leale cooperazione, dal momento che le clausole di riserva all'erario di nuove entrate (contenute nelle disposizioni censurate) costituiscono un meccanismo di deroga alla regola della spettanza alla Regione del gettito dei tributi erariali (salve alcune eccezioni) riscosso nel territorio della medesima, e la loro attuazione incide, dunque, direttamente sulla effettività della garanzia dell'autonomia finanziaria regionale.
- Per le precedenti declaratorie di illegittimità costituzionale, v. sentenze n. 98, n. 347 e n. 348/2000.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
19/09/1992
n. 384
art. 13
co. 2
legge
14/11/1992
n. 438
art. 0
co. 0
legge
24/12/1993
n. 537
art. 16
co. 17
decreto-legge
30/12/1993
n. 557
art. 16
co. 2
legge
26/02/1994
n. 133
art. 0
co. 0
decreto-legge
23/02/1995
n. 41
art. 47
co. 0
legge
22/03/1995
n. 85
art. 0
co. 0
legge
28/12/1995
n. 549
art. 3
co. 241
decreto-legge
20/06/1996
n. 323
art. 12
co. 0
legge
08/08/1996
n. 425
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 2