Sentenza 289/2001 (ECLI:IT:COST:2001:289)
Massima numero 26486
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente RUPERTO  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  12/07/2001;  Decisione del  12/07/2001
Deposito del 25/07/2001; Pubblicazione in G. U. 01/08/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per diffamazione a carico di un parlamentare, per dichiarazioni espresse nel corso di una trasmissione televisiva - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Mancanza nelle dichiarazioni del carattere divulgativo di un'opinione parlamentare insindacabile - Accoglimento del ricorso proposto dal tribunale di caltanissetta - Lesione delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente - Conseguente annullamento della impugnata deliberazione parlamentare.

Testo
Non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso presso il Tribunale di Caltanissetta il procedimento penale a carico di un componente della stessa Camera dei deputati, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; conseguentemente va annullata la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 luglio 1998, per violazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione e lesione delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente. Deve, infatti, escludersi che la dichiarazione della quale il deputato è chiamato a rispondere, resa nel corso di un programma televisivo del tutto al di fuori di un'attività funzionale riconducibile alla qualità di membro della Camera, abbia carattere divulgativo di un'opinione già espressa nell'esercizio di funzioni parlamentari; non potendo aver rilievo gli atti di sindacato ispettivo compiuti dallo stesso parlamentare, evocati dalla difesa della Camera, che oltre a non essere legati da un rapporto di contestualità, non hanno alcuna precisa relazione di contenuto con la dichiarazione incriminata, e neppure gli atti di sindacato ispettivo compiuti da altri deputati, egualmente ricordati dalla difesa della Camera, in rapporto a vicende del tutto diverse da quella all'esame.

- Sulla verifica del nesso funzionale delle opinioni espresse da membri del Parlamento all'esterno della sede parlamentare cfr. sentenze n. 10/2000, n. 11/2000, n. 56/2000, n. 58/2000, n. 82/2000, n. 320/2000, n. 321/2000, n. 420/2000.

- Per la dichiarazione di ammissibilità del ricorso, v. ordinanza n. 354/2000.

Atti oggetto del giudizio

deliberazione della Camera dei deputati  09/07/1998  n. 0  art. 0  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte