Sentenza 291/2001 (ECLI:IT:COST:2001:291)
Massima numero 26489
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  12/07/2001;  Decisione del  12/07/2001
Deposito del 25/07/2001; Pubblicazione in G. U. 01/08/2001
Massime associate alla pronuncia:  26488  26490  26491


Titolo
Case da gioco - Autorizzazione all'apertura e alla gestione, in deroga al generale divieto di gioco d'azzardo (artt. 718-722 cod. pen.) - Mancata estensione, in via generale e astratta, ad altri beneficiari della disciplina derogatoria, di cui beneficiano alcuni comuni (san remo, campione, venezia e saint vincent) - Lamentata disparità di trattamento per il privilegio riconosciuto solo a determinati comuni (e non ad altri) in ragione di identiche e non esclusive esigenze di ordine finanziario o di altra natura, con incidenza sulla espansione economica delle comunità locali (escluse dal beneficio) - Richiesta di una sentenza additiva non costituzionalmente obbligata - Inammissibilita' della questione - Improrogabilità di un intervento legislativo in materia.

Testo
Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2448, del regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201, del regio decreto-legge 16 luglio 1936, n. 1404, della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 e della legge 26 novembre 1981, n. 690, sollevata nella parte in cui tali disposizioni - recanti specifici provvedimenti a favore dei Comuni di San Remo, Venezia, Campione e Saint Vincent - non prevedono in via generale ed astratta il potere del Ministro dell'interno di autorizzare anche altri Comuni ad aprire e gestire case da gioco. Infatti, la prospettata pronuncia additiva, volta ad introdurre una sorta di disciplina generale del potere di autorizzazione destinata a sostituirsi alle ipotesi particolari previste dagli atti impugnati, non si porrebbe come conseguenza necessitata ed implicita dell'applicazione dei principi costituzionali al "complesso normativo" impugnato, giacché al riguardo sarebbe comunque prospettabile una pluralità di soluzioni, la cui scelta è doverosamente rimessa alla discrezionalità del legislatore. Va, però, ribadita la necessità di un intervento legislativo sulla materia, non essendo più giustificabile un sistema normativo ormai superato e sotto diversi profili incoerente rispetto all'attuale quadro costituzionale.

- Sul necessario nesso di pregiudizialità tra giudizio principale e giudizio di legittimità costituzionale, v. richiamata ordinanza n. 90/1973.

- In tema di sentenze additive, v. richiamate sentenze n. 2/1998, n. 322/1998, n. 51/1998 e n. 55/1996.

- In tema di precedenti decisioni sulle norme impugnate, v. richiamata sentenza n. 152/1985.

- Sul divieto generale di esercizio del gioco d'azzardo, v. richiamata sentenza n. 237/1975.

- Sulla situazione normativa concernente le case da gioco, v. richiamata sentenza n. 152/1985.

M.F.

Atti oggetto del giudizio

regio decreto legge  22/12/1927  n. 2448  art. 0  co. 0

regio decreto legge  02/03/1933  n. 201  art. 0  co. 0

regio decreto legge  16/07/1936  n. 1404  art. 0  co. 0

legge  06/12/1971  n. 1065  art. 0  co. 0

legge  26/11/1981  n. 690  art. 0  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte