Ordine pubblico e sicurezza - In genere - Norme della Regione Lombardia - Modifiche alle dotazioni per il servizio di polizia locale - Possibile utilizzo di dissuasori di stordimento a contatto (c.d. stungun) - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di armi - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 168001).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. d), Cost., l'art. 5 della legge reg. Lombardia n. 8 del 2021, limitatamente alle parole «dissuasori di stordimento a contatto,». La disposizione impugnata dal Governo amplia il catalogo degli strumenti in dotazione ai corpi e ai servizi di polizia locale, in violazione della competenza esclusiva statale in materia di armi, ambito, peraltro, strettamente connesso con quello dell'ordine pubblico e della sicurezza, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. La normativa statale, infatti, impiegando l'espressione omnicomprensiva di «armi comuni ad impulsi elettrici», tale da abbracciare, oltre al "taser", anche il diverso dispositivo conosciuto come "stungun", ha finora escluso - salva la sperimentazione, con le cautele di volta in volta indicate - che gli agenti di polizia (sia locale, sia di Stato) possano portare, tra le armi di servizio, anche i dispositivi ad impulso elettrico. (Precedenti: S. 285/2019 - mass. 40957; S. 116/2019 - mass. 41874; S. 208/2018 - mass. 40433; S. 148/2018 - mass. 39983; S. 167/2010 - mass. 34630).