Sentenza 291/2001 (ECLI:IT:COST:2001:291)
Massima numero 26490
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
12/07/2001; Decisione del
12/07/2001
Deposito del 25/07/2001; Pubblicazione in G. U. 01/08/2001
Titolo
* Ordinanza pronunciata nell'udienza pubblica 22 maggio 2001 (allegata alla sentenza n. 291) * costituzione e intervento in giudizio - Soggetti che non rivestono la qualità di parte nel giudizio principale - Inammissibilita' dell'intervento (nella specie, dei comuni di montecatini terme, anzio, bagni di lucca e capri, nonché dell'anit).
* Ordinanza pronunciata nell'udienza pubblica 22 maggio 2001 (allegata alla sentenza n. 291) * costituzione e intervento in giudizio - Soggetti che non rivestono la qualità di parte nel giudizio principale - Inammissibilita' dell'intervento (nella specie, dei comuni di montecatini terme, anzio, bagni di lucca e capri, nonché dell'anit).
Testo
Sono inammissibili gli interventi dei Comuni di Montecatini Terme, Anzio, Bagni di Lucca e Capri, e dell'A.N.I.T. - Associazione Nazionale per l'Incremento Turistico, in quanto tali soggetti non rivestono la qualità di parti nel giudizio principale, né sono titolari di un interesse che, pur formalmente esterno al giudizio principale, inerisca immediatamente al rapporto sostanziale, e ne cui confronti, pertanto, una pronuncia di illegittimità costituzionale eserciterebbe un'influenza diretta, tale da pregiudicare irrimediabilmente la loro posizione giuridica, senza che essi abbiano la possibilità di difendersi.
- V. richiamate sentenze n. 178/2000, n. 117/1996, n. 390/1999, n. 315/1992 e ordinanza n. 67/1998.
M.F.
Sono inammissibili gli interventi dei Comuni di Montecatini Terme, Anzio, Bagni di Lucca e Capri, e dell'A.N.I.T. - Associazione Nazionale per l'Incremento Turistico, in quanto tali soggetti non rivestono la qualità di parti nel giudizio principale, né sono titolari di un interesse che, pur formalmente esterno al giudizio principale, inerisca immediatamente al rapporto sostanziale, e ne cui confronti, pertanto, una pronuncia di illegittimità costituzionale eserciterebbe un'influenza diretta, tale da pregiudicare irrimediabilmente la loro posizione giuridica, senza che essi abbiano la possibilità di difendersi.
- V. richiamate sentenze n. 178/2000, n. 117/1996, n. 390/1999, n. 315/1992 e ordinanza n. 67/1998.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte