Sentenza 292/2001 (ECLI:IT:COST:2001:292)
Massima numero 26492
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente RUPERTO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
12/07/2001; Decisione del
12/07/2001
Deposito del 25/07/2001; Pubblicazione in G. U. 01/08/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Giudizio di conto - Conti di gestione della regione trentino-alto adige e della provincia autonoma di trento (per gli anni 1996, 1997 e 1998) - Prescrizione di un termine per la presentazione dei conti agli agenti contabili dei consigli regionale e provinciale - Assunta lesione dell'autonomia costituzionale, funzionale e contabile, dei consigli e della garanzia di insindacabilità delle opinioni e dei voti dei consiglieri - Spettanza del potere contestato alla corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale - Rigetto dei ricorsi per conflitto di attribuzione della regione trentino-alto adige e della provincia di trento - Assorbimento dell'istanza di sospensione degli atti impugnati.
Giudizio di conto - Conti di gestione della regione trentino-alto adige e della provincia autonoma di trento (per gli anni 1996, 1997 e 1998) - Prescrizione di un termine per la presentazione dei conti agli agenti contabili dei consigli regionale e provinciale - Assunta lesione dell'autonomia costituzionale, funzionale e contabile, dei consigli e della garanzia di insindacabilità delle opinioni e dei voti dei consiglieri - Spettanza del potere contestato alla corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale - Rigetto dei ricorsi per conflitto di attribuzione della regione trentino-alto adige e della provincia di trento - Assorbimento dell'istanza di sospensione degli atti impugnati.
Testo
Spetta alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Trentino-Alto Adige, prescrivere all'agente contabile del Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige e all'agente contabile del Consiglio della Provincia autonoma di Trento il termine per la presentazione dei conti relativi alla propria gestione, al fine della instaurazione dei relativi giudizi di conto. L'esenzione dalla giurisdizione contabile in favore di specifici organi della Regione e delle Province costituirebbe, infatti, un'eccezione non consentita, poiché non trova fondamento in norme costituzionali o di attuazione statutaria; non sussistono, d'altro canto, ragioni giustificatrici di un'estensione ai consigli regionali della deroga alla giurisdizione contabile, operata nei confronti, tra gli altri, delle Camere del Parlamento, data la riconosciuta non assimilabilità delle assemblee elettive regionali alle assemblee parlamentari, né può essere invocata la prerogativa dell'insindacabilità dei voti e delle opinioni espresse dai consiglieri regionali e provinciali, in ordine ad attività di soggetti, quali gli agenti contabili, distinti dai componenti dei consigli regionali e provinciali e affatto estranei alle prerogative che assistono costoro. Vanno, conseguentemente, respinti i ricorsi della Regione Trentino-Alto Adige e della Provincia autonoma di Trento, per conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione a paralleli decreti della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige, recanti il termine per il deposito dei conti giudiziali relativi alle gestioni regionale e provinciale per gli anni 1996 - 1998.
- Sul fondamento costituzionale della giurisdizione contabile costituito dall'art. 103 Cost., v. sentenze n. 110/1979, n. 211/1972, n. 102/1977 e n. 129/1981 (qui richiamate).
- Sulla deroga alla giurisdizione contabile per i supremi organi costituzionali, sentenze n. 110/1970, n. 129/1981.
- Sui limiti all'estensione di una disciplina eccezionale e derogatoria, v. sentenza n. 81/1975 (richiamata).
Spetta alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Trentino-Alto Adige, prescrivere all'agente contabile del Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige e all'agente contabile del Consiglio della Provincia autonoma di Trento il termine per la presentazione dei conti relativi alla propria gestione, al fine della instaurazione dei relativi giudizi di conto. L'esenzione dalla giurisdizione contabile in favore di specifici organi della Regione e delle Province costituirebbe, infatti, un'eccezione non consentita, poiché non trova fondamento in norme costituzionali o di attuazione statutaria; non sussistono, d'altro canto, ragioni giustificatrici di un'estensione ai consigli regionali della deroga alla giurisdizione contabile, operata nei confronti, tra gli altri, delle Camere del Parlamento, data la riconosciuta non assimilabilità delle assemblee elettive regionali alle assemblee parlamentari, né può essere invocata la prerogativa dell'insindacabilità dei voti e delle opinioni espresse dai consiglieri regionali e provinciali, in ordine ad attività di soggetti, quali gli agenti contabili, distinti dai componenti dei consigli regionali e provinciali e affatto estranei alle prerogative che assistono costoro. Vanno, conseguentemente, respinti i ricorsi della Regione Trentino-Alto Adige e della Provincia autonoma di Trento, per conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione a paralleli decreti della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige, recanti il termine per il deposito dei conti giudiziali relativi alle gestioni regionale e provinciale per gli anni 1996 - 1998.
- Sul fondamento costituzionale della giurisdizione contabile costituito dall'art. 103 Cost., v. sentenze n. 110/1979, n. 211/1972, n. 102/1977 e n. 129/1981 (qui richiamate).
- Sulla deroga alla giurisdizione contabile per i supremi organi costituzionali, sentenze n. 110/1970, n. 129/1981.
- Sui limiti all'estensione di una disciplina eccezionale e derogatoria, v. sentenza n. 81/1975 (richiamata).
Atti oggetto del giudizio
decreto Corte dei conti sezione giurisd. regionale
09/08/2000
n. 127
art. 0
co. 0
decreto Corte dei conti sezione giurisd. regionale
09/08/2000
n. 130
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 122
co. 4
Costituzione
art. 103
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 28
co. 2
Altri parametri e norme interposte