Sentenza 293/2001 (ECLI:IT:COST:2001:293)
Massima numero 26493
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente RUPERTO - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
12/07/2001; Decisione del
12/07/2001
Deposito del 25/07/2001; Pubblicazione in G. U. 01/08/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare - Deliberazione di insindacabilita' della camera di appartenenza - Ricorso del tribunale di cosenza per conflitto tra poteri dello stato - Ammissibilità dichiarata in prima delibazione - Conseguente deposito del ricorso - Carattere perentorio del termine prescritto - Inosservanza nella specie - Improcedibilità del giudizio.
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare - Deliberazione di insindacabilita' della camera di appartenenza - Ricorso del tribunale di cosenza per conflitto tra poteri dello stato - Ammissibilità dichiarata in prima delibazione - Conseguente deposito del ricorso - Carattere perentorio del termine prescritto - Inosservanza nella specie - Improcedibilità del giudizio.
Testo
E' improcedibile il giudizio sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Cosenza, II sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati - in relazione alla deliberazione, adottata nella seduta del 9 novembre 1999, dichiarativa dell'insindacabilità delle opinioni espresse da un deputato, per le quali pende procedimento penale - in quanto l'autorità giudiziaria ricorrente non ha rispettato il termine perentorio, prescritto dalle norme, per il deposito del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilità, che costituisce adempimento necessario ai fini dello svolgimento dell'ulteriore fase del giudizio.
- Cfr. sentenza (richiamata) n. 191/2001.
- Per la dichiarazione di ammissibilità del ricorso, v. ordinanza n. 389/2000.
E' improcedibile il giudizio sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Cosenza, II sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati - in relazione alla deliberazione, adottata nella seduta del 9 novembre 1999, dichiarativa dell'insindacabilità delle opinioni espresse da un deputato, per le quali pende procedimento penale - in quanto l'autorità giudiziaria ricorrente non ha rispettato il termine perentorio, prescritto dalle norme, per il deposito del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilità, che costituisce adempimento necessario ai fini dello svolgimento dell'ulteriore fase del giudizio.
- Cfr. sentenza (richiamata) n. 191/2001.
- Per la dichiarazione di ammissibilità del ricorso, v. ordinanza n. 389/2000.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
09/11/1999
n. 0
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 26
co. 3
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 26
co. 4