Ordinanza 294/2001 (ECLI:IT:COST:2001:294)
Massima numero 26494
Giudizio GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI OMISSIONI E/O ERRORI MATERIALI
Presidente RUPERTO - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
12/07/2001; Decisione del
12/07/2001
Deposito del 25/07/2001; Pubblicazione in G. U. 01/08/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Correzione di errore occorso nella sentenza n. 158 del 2001.
Correzione di errore occorso nella sentenza n. 158 del 2001.
Testo
Nella sentenza n. 158/2001 va corretto il seguente errore materiale: nell'epigrafe, nel dispositivo, nel punto 1 del "Ritenuto in fatto" e nel punto 1 del "Considerato in diritto", l'espressione "art. 20, sedicesimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354" va sostituita con la dizione "art. 20, diciassettesimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354".
Nella sentenza n. 158/2001 va corretto il seguente errore materiale: nell'epigrafe, nel dispositivo, nel punto 1 del "Ritenuto in fatto" e nel punto 1 del "Considerato in diritto", l'espressione "art. 20, sedicesimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354" va sostituita con la dizione "art. 20, diciassettesimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte