Ordinanza 295/2001 (ECLI:IT:COST:2001:295)
Massima numero 26495
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
12/07/2001; Decisione del
12/07/2001
Deposito del 25/07/2001; Pubblicazione in G. U. 01/08/2001
Massime associate alla pronuncia:
26496
Titolo
Forze armate - Procedimento disciplinare - Scelta del difensore - Obbligatoria difesa ad opera di ufficiali in servizio appartenenti al medesimo "corpo" dell'incolpato - Inapplicabilità della disposizione censurata - Manifesta inammissibilita' della questione.
Forze armate - Procedimento disciplinare - Scelta del difensore - Obbligatoria difesa ad opera di ufficiali in servizio appartenenti al medesimo "corpo" dell'incolpato - Inapplicabilità della disposizione censurata - Manifesta inammissibilita' della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 della lege 18 ottobre 1961, n. 1168, in quanto tale disposizione si riferisce ai vice brigadieri e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e, pertanto, non risulta in alcun modo applicabile nel giudizio principale concernente l'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di un sottufficiale, e precisamente di un maresciallo capo, dell'Arma dei carabinieri.
M.F.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 della lege 18 ottobre 1961, n. 1168, in quanto tale disposizione si riferisce ai vice brigadieri e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e, pertanto, non risulta in alcun modo applicabile nel giudizio principale concernente l'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di un sottufficiale, e precisamente di un maresciallo capo, dell'Arma dei carabinieri.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
legge
18/10/1961
n. 1168
art. 41
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte