Ordinanza 295/2001 (ECLI:IT:COST:2001:295)
Massima numero 26495
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  12/07/2001;  Decisione del  12/07/2001
Deposito del 25/07/2001; Pubblicazione in G. U. 01/08/2001
Massime associate alla pronuncia:  26496


Titolo
Forze armate - Procedimento disciplinare - Scelta del difensore - Obbligatoria difesa ad opera di ufficiali in servizio appartenenti al medesimo "corpo" dell'incolpato - Inapplicabilità della disposizione censurata - Manifesta inammissibilita' della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 della lege 18 ottobre 1961, n. 1168, in quanto tale disposizione si riferisce ai vice brigadieri e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e, pertanto, non risulta in alcun modo applicabile nel giudizio principale concernente l'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di un sottufficiale, e precisamente di un maresciallo capo, dell'Arma dei carabinieri.

M.F.

Atti oggetto del giudizio

legge  18/10/1961  n. 1168  art. 41  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte